Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24844 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23934-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CONCERIA NGT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 18, presso la studio

dell’avvocato ACHILLE BENIGNI, che lo rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6414/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGGIONALE della CAMPANIA SEZ. DIST. DI SALERNO, emessa il

25/02/2015 e depositata il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Conceria INGT srl in liquidazione (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 6414/09/2015, depositata in data 29/06/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP ed IVA, in relazione all’anno d’imposta 2007, a seguito di rideterminazione del reddito d’impresa – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53 per mancanza di specificità dei motivi, essendosi l’appellante limitata a reiterare le lagnanze mosse nel ricorso di primo grado.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La controricorrente ha depositato memoria. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 avendo i giudici della C.T.R. dichiarato inammissibile un atto di appello che conteneva specifica contestazione della sentenza emessa in primo grado.

2. La censura è ammissibile e fondata.

Dagli atti del giudizio di merito esaminati, vertendosi in tema, appunto, di error in procedendo, ed anche dall’esposizione dei motivi quale ritrascritta nel ricorso per cassazione, si evince che l’appello del contribuente fosse sufficientemente specifico e contenesse pertanto quella necessaria “parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico” (Cass. S.U. 23299/2011).

Ed infatti questa Corte ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora l’atto di appello, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione e questa non possa ritenersi “assolutamente” incerta, essendo interpretabile, anche alla luce delle conclusioni formulate, in modo non equivoco (Cass. 6473/2002) ed, inoltre, “non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. 1224/2007).

Anche di recente è stato ribadito da questa Corte (Cass. ord. 14908/2014) che, nel processo tributario, anche la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza. Ora, con l’atto di appello, veniva specificamente criticata la decisione di primo grado, peraltro avente motivazione estremamente sintetica, nella quale si era accolta l’eccezione, sollevata dalla contribuente, di carenza assoluta di motivazione dell’atto impositivo; nel gravame, si contestava, invece, la piena ammissibilità della motivazione per relationem dell’accertamento.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Campania.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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