Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24843 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 24/11/2011), n.24843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ATERNO 9, presso lo studio dell’avvocato ACCATTATIS

ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPRIO MARCELLO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 45,

presso lo studio dell’avv. BORROMEO Carlo, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3133/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

3.11.09, depositata il 20/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Carlo Borromeo che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con atto di citazione notificato il 25-1-1993 M.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma C.B., chiedendo la revocazione della donazione indiretta dell’immobile sito in (OMISSIS), da lui effettuata in favore della convenuta, per indegnità della donataria. Egli deduceva che il comportamento della resistente aveva arrecato ingiuria grave al donante.

Nel costituirsi, la C. contestava la fondatezza della domanda, sostenendo di avere acquisitato il bene con denaro proprio e precisando che il giudizio scaturiva dall’astio del M. per l’interruzione della loro convivenza, durante la quale erano anche nati due figli.

Con sentenza depositata l’8-8-2003 il Tribunale rigettava la domanda.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 20-7-2010, rigettava l’appello proposto dall’attore, per carenza di prova riguardo alla condotta ingiuriosa addebitata alla donataria.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il, M., sulla base di un unico motivo.

La C. ha resistito con controricorso.

Con l’unico motivo il ricorrente principale, pur denunciando formalmente anche la violazione di varie norme di diritto sostanziale, lamenta sostanzialmente solo vizi di motivazione, sotto il profilo dell’omesso esame, da parte della Corte di Appello, di documenti fondamentali ai fini della decisione, in quanto idonei a comprovare la condotta gravemente ingiuriosa, ex art. 801 c.c., tenuta dalla donataria. Deduce, in particolare, che il giudice del gravame, nel ritenere non provato il comportamento attribuito dall’attore alla C., non ha tenuto conto del verbale per rilascio d’immobile del 20-7-1993 – da cui risultava che il M. era stato cacciato di casa dalla convenuta -, delle sommarie informazioni rese al Tribunale dei Minorenni dai figli minori – da cui emergeva che i bambini erano stati spesso affidati dalla madre a terze persone, anche di notte -, nonchè delle due fotografie prodotte, costituenti prova del tradimento della C..

La censura è infondata, risolvendosi, in buona sostanza, nella prospettazione di una diversa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice di gravame, che, in quanto esente da vizi logici e giuridici, si sottrae al sindacato di legittimità riservato a questa Corte.

Spetta, infatti solo al giudice di merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nè, per ottemperare all’obbligo della motivazione, il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 2, 16/2/2007 n. 3651).

Nella specie la Corte di Appello, nel ritenere non provati i fatti addotti dall’appellante a sostegno della domanda di revocazione della donazione indiretta per ingratitudine, ha implicitamente espresso una valutazione negativa circa la valenza dimostrativa della documentazione prodotta dall’interessata. Ed è evidente che i vizi di motivazione denunciabili in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non possono consistere nell’apprezzamento delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte, non potendosi procedere in sede di legittimità ad un nuovo ed autonomo esame delle emergenze processuali.

Sotto altro profilo, si osserva che, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare il contenuto delle prove non esaminate o male esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell’asserito vizio di valutazione (Cass. 26-8-2002 n. 12477). L’omesso esame di taluni documenti, infatti, può essere denunciato per cassazione solo nel caso che ciò determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, e quindi quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di aera probabilità, l’efficacia delle altre risultante istruttorie su cui si fonda il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base. Pertanto, la denunzia in sede di legittimità dell’omesso esame del documento deve contenere l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe determinato certamente una decisione diversa (Cass. Sez. 1, 5-4-2005 n. 7086; Sez. 2, 12-3-2003 n. 3696).

Nel caso in esame il ricorrente, pur riportando il contenuto dei documenti asseritamente pretermessi dal giudice di appello, non ha spiegato quale concreta incidenza causale possa assumere il denunciato difetto di motivazione ai fini della decisione. Nel ricorso, infatti, non vengono indicate le ragioni per le quali i comportamenti attribuiti alla controparte sarebbero idonei a concretare il presupposto dell'”ingiuria grave” richiesto dall’art. 801 c.c. ai fini della revocazione della donazione.

Il ricorso incidentale condizionato con il quale la C. ha chiesto, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la sussistenza della donazione indiretta, resta assorbito.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici dalle parti.

Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato, mentre quello incidentale condizionale resta assorbito.

Segue, per rigore di soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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