Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24843 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 09/10/2018), n.24843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16085-2015 proposto da:

S.A., (CF. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32 presso lo studio dell’avvocato FABIO

ACCARDO, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANPIERO RENZO gusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (CF. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pt, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI

134, presso lo studio dell’Avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 241/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/04/2015,R.G.N. 48/2014.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 241/2015, la Corte di appello di Firenze, in riforma della pronuncia n. 195/2013 emessa dal Tribunale di Prato, ha respinto la domanda proposta da S.A. nei confronti di Poste Italiane spa, diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della clausola del termine apposta al contratto intercorso tra le parti dal 16.4.2007 al 3.7.2007 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis; in particolare i giudici di seconde cure hanno rilevato che la percentuale del 15% doveva essere calcolata con riguardo all’organico intero dell’azienda postale, così ritenendo la legittimità del contratto, e non con riferimento al solo numero dei dipendenti addetti al servizio di raccolta e del recapito della corrispondenza;

che avverso la decisione di secondo grado S.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi;

che Poste Italiane spa ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione ed erronea applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte territoriale rilevato le gravi violazioni di legge ex art. 434 c.p.c. che avevano caratterizzato l’atto di appello; 2) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5 nonchè la violazione ed erronea applicazione della legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere rilevato la Corte di merito l’intervenuta cessazione della materia del contendere e l’acquiescenza prestata da Poste Italiane spa alla sentenza del Tribunale di Prato del luglio 2013; 3) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere omesso la Corte di appello qualsiasi motivazione sulle residue domande avanzate con l’appello incidentale e riguardanti l’esecuzione di un contratto a tempo indeterminato in virtù della nullità delle clausole apposte sui tre contratti a termine, il mancato rispetto dei limiti percentuali, la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.; 4) l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non essere stato esaminato dai giudici di merito la tematica della violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis con la disciplina comunitaria, anche sotto il profilo dell’abuso della legge da parte della società; 5) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere erroneamente la Corte territoriale fatto riferimento, per il calcolo della percentuale del 15% a tutti i dipendenti anche addetti a servizi diversi da quello del recapito e smistamento della posta;

che il primo motivo non è fondato: invero, premesso che la Corte di cassazione in ordine al vizio denunciato è anche giudice del fatto (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27199/2017), va precisato che i giudici di secondo grado hanno condivisibilmente rilevato che Poste Italiane spa aveva contestato, con l’atto di appello, l’unico motivo di illegittimità accolto dal Tribunale e posto a fondamento della sentenza impugnata, costituito dalla considerazione che la percentuale del 15% non era stato calcolata con riferimento circoscritto all’organico adibito al “servizio universale”;

che, pertanto, essendo stato censurato l’iter logico-giuridico di un punto della decisione ed essendo stata avanzata la richiesta di integrale o parziale riforma della pronuncia, il gravame era pienamente rispettoso della previsione di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.;

che il secondo motivo non è meritevole di pregio in quanto la valutazione della idoneità di una situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto su l’intero oggetto della lite è riservata al giudice del merito il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (cfr. Cass. 8.5.1998 n. 4672; Cass. 7.12.1995 n. 12614): nel caso in esame, con argomentazioni congrue e logiche la Corte di merito ha comunque desunto un interesse di Poste Italiane spa all’accertamento diretto alla declaratoria che la S. non avrebbe mai potuto ritenersi sua dipendente, a tempo indeterminato, dal 16.4.2007;

che il terzo motivo è, invece, fondato;

che, in primo luogo, occorre sottolineare che la erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione del vizio denunziato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha valore vincolante ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass. 23.5.2018 n. 12690; Cass. Sez. Un. n. 17931/2013);

che, in secondo luogo, qualificata correttamente la censura, va dato atto che, in relazione alla doglianza di omessa pronuncia, da parte dei giudici di seconde cure, sulle residue domande avanzate con l’impugnazione incidentale (come riportate a pag. 5 del ricorso per cassazione), la Corte di merito si è limitata a dichiarare che non era stato proposto appello incidentale senza, però, confutare, in rito o nel merito, le istanze di contro specificate nell’interesse della lavoratrice nell’atto di costituzione di secondo grado e omettendo qualsiasi specifica motivazione sul punto, relativamente alla propria statuizione; che, pertanto, in relazione al suddetto motivo la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che procederà all’esame delle domande e delle richieste, formulate in sede di appello incidentale dalla S. e non valutate, nonchè provvederà alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità, restando assorbita la trattazione degli altri motivi di ricorso.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo, rigettati il primo e secondo ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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