Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24843 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 06/11/2020), n.24843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2130/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.LLI P. DI C.P. & C. S.N.C., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e contro

MONTEPASCHI SE.RI.T. – SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 373/18/10 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA, depositata il

13 dicembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 novembre 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Sicilia-Sezione staccata di Catania ha rigettato il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Catania di accoglimento del ricorso di F.lli P. di C.P. & C. s.n.c. contro la cartella di pagamento n. 29320060012812455, notificata il 18 agosto 2006 per la somma di Euro 23.045,25 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi relativamente all’anno 1992;

2. premesso che la società aveva subito gli effetti del sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel 1990 ed era controverso l’avvenuto regolare pagamento delle imposte iscritte a ruolo nei termini di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388 e succ. mod., art. 138 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, (per il che la società aveva allegato di non essere in grado di produrre la documentazione comprovante il pagamento), la CTR ha ritenuto che: a) la cartella era stata notificata oltre i termini di cui al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, conv. con modif. in L. 31 luglio 2005, n. 156, vigendo nella specie il termine quinquennale ex art. 36, comma 2, del D.L. cit. (31 dicembre 1998, ossia cinque anni dalla presentazione della dichiarazione 1993 per le imposte dovute nel 1992); b) non poteva essere chiesta alla società contribuente, che aveva dichiarato di aver pagato, la produzione delle ricevute a distanza di tredici anni;

3. avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi; la società contribuente ed il concessionario per la riscossione non hanno svolto difese.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 138, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25,D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e ter, conv. con modif. dalla L. n. 156 del 2005: non essendosi avvalsa la contribuente nè della regolarizzazione, nè della definizione agevolata prevista dalle citate norme, e non essendo perciò ipotizzabile un’iscrizione a ruolo nei suoi confronti, deve applicarsi la lex specialis di cui all’art. 138 cit., comma 3 (prevalente sul sopravvenuto D.L. n. 106 del 2005) che consente l’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata (2009);

5. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e principi sull’onere della prova: spetta al debitore provare il pagamento mediante prova scritta, stante il divieto di prova testimoniale a fortiori vigente nel processo tributario ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4; nè la società ha provato la perdita della documentazione per causa non imputabile;

6. il primo motivo è infondato;

6.1. la L. n. 388 del 2000, art. 138 stabilisce che “1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002. 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. 3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata”;

6.2. ora, come già osservato da questa Corte (Sez. 5, 15 febbraio 2017, n. 3987; Sez. 6-5, 27 marzo 2014, n. 7274; Sez. 6-5, 17 gennaio 2014, n. 956), della L. n. 388 del 2000 cit., art. 138, il comma 3 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica la cartella) per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal comma 1 dello stesso articolo; tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15 dicembre 2002 l’amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’azione di riscossione; ciò è quanto avvenuto nella fattispecie in esame, stante l’efficacia retroattiva riconosciuta dalla giurisprudenza al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, (Sez. 5, 26 febbraio 2019, n. 5565; Sez. 5, 4 aprile 2018, n. 8321; Sez. 5, 9 luglio 2014, n. 15661; Sez. 5, 5 ottobre 2012, n. 16990; Sez. 5, 16 novembre 2011, n. 24048; Sez. 5, 3 marzo 2006, n. 4745).

6.3. pertanto, deve essere data continuità al principio di diritto secondo cui “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1 conv. con modif. nella L. 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire un’ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’ufficio” (Sez. 6-5, 14 luglio 2014, n. 16074).

7. il secondo motivo è conseguentemente assorbito.

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio in considerazione della mancata costituzione della contribuente e del concessionario.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA