Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24842 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 09/10/2018), n.24842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Farbizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17889-2016 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che

lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.N.A.S. S.P.A., – AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8686/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/01/2016 R.G.N. 7843/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CORASANITI GIUSEPPE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BRUNO COSSU;

udito l’Avvocato MARCO MAGAGLIO per delega verbale Avvocato ENZO

MORRICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 3 dicembre 2015, la Corte d’Appello di Roma respingeva l’appello proposto avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta da I.G. nei confronti di Anas S.p.A. (di seguito, per brevità, Anas), avente ad oggetto l’accertamento di nullità della clausola di durata apposta ai contratti di lavoro e la richiesta di conversione degli stessi in contratti a tempo indeterminato.

Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale osservava che tra le parti era intercorso (dal 19.12.2003 al 16.3.2004) un primo contratto a termine, per lo svolgimento, nel Comune di Benevento, di “attività di raccolta e sgombero della neve, nonchè per le attività di cura e ripristino delle condizioni del manto e pertinenze stradali, in relazione alla particolare esigenza di garantire la regolare circolazione di autoveicoli e la sicurezza degli utenti della strada presso i percorsi stradali particolarmente soggetti a precipitazioni nevose ed altri agenti atmosferici”, seguito da altri contratti con identica causale (dal 20.12.2004 al 17.3.2005 – dal 12.12.2005 all’11.3.2006) o con causale analoga (dal 15.12.2006 al 14.3.2007 – dal 19.12.2007 al 17.3.2008 – dal 15.12.2008 al 14.3.2009 e dal 9.12.2009 all’8.3.2009).

La Corte distrettuale, sulla premessa che il lavoratore aveva espressamente riconosciuto di aver svolto “le attività indicate nella clausola di durata” osservava che la causale giustificativa dell’assunzione soddisfaceva pienamente il requisito di specificità, atteso che le ragioni poste a base della stipulazione erano state individuate con riferimento allo svolgimento di attività connesse ad interventi necessitati da agenti atmosferici invernali, sì da risultare ben delimitata sia sotto il profilo contenutistico, anche attraverso il richiamo alla qualifica ed all’inquadramento assegnati, sia sotto il profilo spazio temporale, essendo indicati, con il riferimento al Compartimento ed alla tratta, i luoghi in cui detti eventi atmosferici si intensificavano e creavano un rischio alla viabilità. La Corte territoriale rilevava che la causale era funzionale alle esigenze di trasparenza e di verificabilità giudiziale nonchè ad evidenziare la correlazione tra la durata temporanea della prestazione e le ragioni produttive ed organizzative da realizzare; irrilevante era, infatti, la circostanza che la manutenzione e conservazione del manto autostradale, con le connesse attività, costituissero attività rientranti nell’oggetto sociale dell’Anas in ragione del fatto che l’assunzione aveva riguardato un periodo dell’anno in relazione al quale, in determinate zone del territorio nazionale, era necessario un impegno qualitativamente e quantitativamente diverso rispetto al restante periodo dell’anno: a fronte di tale temporanea esigenza non era sindacabile la scelta organizzativa dell’Anas di far ricorso ad assunzioni a termine piuttosto che a tempo indeterminato, del tutto superflue per la residua e più rilevante parte dell’anno.

Infine, quanto alla clausola di contingentamento, la Corte di merito osservava che la società aveva prodotto stralci dei bilanci di esercizio per gli anni 2004/2010 e prospetti riepilogativi analitici comprovanti il rispetto del limite percentuale.

Per la cassazione di tale decisione ricorre I.G., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’Anas. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 2.

1.1. Il motivo censura la statuizione sia nella parte in cui avrebbe omesso di considerare che l’Anas non aveva nè dedotto nè provato la sussistenza delle ragioni giustificative del termine sia comunque in relazione alla affermata specificità della causale.

2. I rilievi sono infondati.

2.1. Quanto al primo profilo di censura, la sentenza impugnata chiarisce in premessa come “nel ricorso di primo grado (…) l’appellante (id est: il lavoratore) (abbia) espressamente riconosciuto di aver svolto le attività indicate nella clausola di durata (…)” ed, altresì, come non vi sia contestazione del fatto che “in occasione delle assunzioni a termine (…)si (siano) verificati gli eventi atmosferici di cui alle clausole di durata e la conseguente necessità di espletare le attività anzidette”.

Tale affermazione avrebbe dovuto indurre il ricorrente a modulare diversamente la censura in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento dell’argomentazione contenuta in sentenza; come sviluppata, (la critica) è inammissibile perchè priva di riferibilità alla decisione impugnata; in ogni caso, il contesto geografico-temporale di svolgimento della prestazione rende, in sè, ultroneo il rilievo.

2.2. Quanto al diverso profilo di censura che attiene alla statuizione di legittimità del termine per specificità della causale indicata (in alcuni contratti, con riferimento allo svolgimento, nel comune di Benevento, in relazione al periodo dicembre/marzo, di “attività di raccolta e sgombero della neve, nonchè per le attività di cura e ripristino delle condizioni del manto e pertinenze stradali, in relazione alla particolare esigenza di garantire la regolare circolazione di autoveicoli e la sicurezza degli utenti della strada presso i percorsi stradali particolarmente soggetti a precipitazioni nevose ed altri agenti atmosferici”, in altri contratti, con riferimento ai picchi di attività di “pronto intervento, sgombraneve, manutenzione, cura e ripristino delle adeguate condizioni del manto stradale (…)”, durante la stagione invernale, per il rischio di (…) forti precipitazioni nevose e piovose nonchè di alluvioni (…) presso tratte del Compartimento della Viabilità della Campania) deve osservarsi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la specificità della ragione giustificativa del termine ricorre quando gli elementi indicati nel contratto di lavoro consentano di identificare e di rendere verificabile l’esigenza aziendale che legittima la clausola accessoria.

2.3. E’ stato già chiarito che il giudice del merito nella verifica di specificità deve utilizzare tutti i dati risultanti dal contratto, dovendo anche verificare se il riferimento ad “una intensificazione della attività” accompagnato da altri dati di conoscenza “consent(a) la individuazione della ragione organizzativa ed il susseguente controllo della sua effettività e del rapporto di causalità con la assunzione” (cfr., di recente, in motivazione: Cass. nr. 6944 del 2018).

2.4. Nella fattispecie di causa la Corte di merito ha applicato l’indicato principio di diritto giacchè ha reso il giudizio di “specificità” valutando tutti gli elementi ricavabili dal contratto e, segnatamente, non solo il tipo di attività da rendere ma altresì il periodo di svolgimento, la qualifica e l’inquadramento assegnati al lavoratore, il luogo di svolgimento delle mansioni, per concludere che i dati a disposizione consentivano la individuazione della ragione organizzativa (intensificazione dell’attività lavorativa) e la verifica della sua effettività e della connessione con la concreta assunzione.

2.5. La soluzione è, peraltro, in linea con l’affermazione di questa Corte che, in analogo contenzioso Anas, ha ritenuto ammissibile il ricorso al contratto a termine, a fronte della necessità di integrazione dell’organico aziendale nel periodo invernale: per l’intensificazione dell’attività, pur rientrante nell’ordinario ciclo produttivo dell’azienda cui è rimessa la gestione della manutenzione delle strade, o in compiti direttamente connessi con le specifiche esigenze del periodo (sgombero di neve e spargimento di sale) o in altri compiti, pure espressamente indicati all’atto dell’assunzione, che, nel periodo medesimo, fanno registrare punte di operatività non fronteggiabili con il normale organico (Cass. 9 settembre 2016, nn. 17868, 17869, 71870, 17871).

3. Con il secondo motivo è dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omesso esame di fatti decisivi. Parte ricorrente censura la valutazione dei documenti depositati in atti: diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, dagli stessi sarebbe emerso il mancato rispetto della percentuale di cui alla clausola di contingentamento.

4. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., a tenore del quale il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. “doppia conforme”, come nella fattispecie di causa. La disposizione è applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall’11 settembre 2012 (D.L. n. 83 del 2012, art. 54,comma 2); nel presente giudizio l’impugnazione risulta iscritta nel 2013.

4.1. In ogni caso, il motivo non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile alla fattispecie) il “fatto storico”, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).

5. Con il terzo motivo, è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 3, e art. 164 c.p.c..

5.1. Il motivo afferisce alla statuizione relativa agli oneri di allegazione gravanti sul lavoratore che deduca la nullità del termine per violazione della cd. clausola di contingentamento. Parte ricorrente critica l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “è onere del lavoratore dedurre specificamente nell’atto introduttivo del giudizio la violazione della clausola e precisare i profili in relazione ai quali essa sarebbe violata”.

6. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse; l’affermazione censurata costituisce un mero “obiter dictum”, privo di decisività; la Corte di appello, infatti, ha accertato, con giudizio di fatto, non più sindacabile in questa sede (per quanto osservato al precedente motivo), il rispetto della clausola di contingentamento, sicchè alcuna influenza ai fini della decisione ha avuto la statuizione qui impugnata (sull’inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione ad obiter dictum, cfr., ex multis, Cass. nr. 30354 del 2017).

7. In conclusione, il ricorso va respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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