Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24842 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16456-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1101/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, emessa il 10/10/2013 e depositata il

20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivi, nei confronti di V.L. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1101/03/2014, depositata in data 20/05/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, notificata da EQUITALIA ETR Cosenza nel 2008, in relazione all’anno d’imposta 1994, recante iscrizione a ruolo a titolo definitivo (a seguito di sentenza divenuta definitiva) di tributi – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate, in citiamo non proposto anche nei confronti del Concessionario EQUITALIA ETR spa, che aveva partecipato al giudizio di primo grado, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2. I giudici d’appello precisavano che la nullità non poteva essere sanata con ordine di integrazione del contraddittorio, non sussistendo, nella specie, un “litisconsorzio necessario tra l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia s.p.a.” ed essendo scaduto anche il termine lungo per proporre appello nei suoi confronti”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in combinato disposto con gli artt. 331 e 332 c.p.c..

2. La censura è fondata.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di cause scindibili, in applicazione dell’art. 332 c.p.c., pur essendo la sentenza di primo grado unica, la stessa ha, in realtà, deciso su distinti rapporti giuridici, cosicchè, laddove l’impugnazione sia stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice deve limitarsi ad ordinare (non l’integrazione del contraddittorio, come previsto, in presenza di cause inscindibili, dall’art. 331 c.p.c., ma) la notificazione dell’impugnazione anche ai soggetti nei cui confronti l’impugnazione stessa non sia preclusa, ai fini di una litis denuntiatio, per consentire loro di proporre eventualmente appello incidentale. L’omessa osservanza dell’ordine del giudice determina soltanto la sospensione del processo fino a che non siano scaduti i termini di impugnazione, ex artt. 325 e 327 c.p.c., per i soggetti che non abbiano ricevuto la notificazione.

Nella specie, l’Agenzia delle Entrate, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva annullato nel merito la cartella di pagamento, respingendo le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla contribuente sui vizi di inesistenza della notifica della cartella, legittimamente, ha scelto di evocare in giudizio la sola parte Contribuente, impugnando la statuizione della sentenza che l’aveva vista soccombente.

La sentenza della C.T.R. è pertanto meritevole di cassazione, in quanto non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile l’appello principale.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Calabria.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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