Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24841 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 456-2020 proposto da:

V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 16,

presso lo studio dell’avvocato ALBERICO MARRACINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORSOLA ACCARDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4509/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

V.V. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento annullato in autotutela dall’Agenzia delle entrate, ha respinto l’appello del contribuente, in relazione alla mancata condanna alle spese dell’Ufficio e al mancato risarcimento del danno da lite temeraria.

La CTR, preso atto del tempestivo annullamento dell’accertamento da parte dell’Ufficio, in data precedente alla proposizione del ricorso introduttivo, e la mancanza dei presupposti della lite temeraria, avendo l’Ufficio resistito in primo grado solo per far rilevare di avere già provveduto ad annullare l’atto impugnato, ha respinto l’appello con condanna alle spese.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e degli art. 1334 e 1335 c.c. nonché dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR affermato che il contribuente avrebbe dato corso al giudizio dopo l’emissione del provvedimento in autotutela dell’Ufficio. Ritiene che erroneamente la CTR ha preso atto della data di emissione del provvedimento in autotutela anziché della data di notifica dello stesso, in contrasto con le norme invocate che richiamano il principio di effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, e che l’impugnazione dell’atto impositivo si è resa necessaria per impedirne l’acquisizione di definitività.

2. Il motivo va respinto.

2.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui rileva la discrepanza fra la data di emissione del provvedimento in autotutela e quella di effettiva conoscenza da parte del contribuente, per carenza di autosufficienza e specificità, mancando la indicazione degli atti di causa nei quali era contenuta la prova della ricezione dell’atto in data successiva.

E’ in ogni caso infondato in base alla giurisprudenza di questa Corte, che in relazione alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela, non correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, quando detto annullamento costituisce un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese” (Cass. n. 8990/2019, n. 15767 del 2017, n. 3950/2017; v. 7273/2016).

2.2. Va sul tema premesso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, con contenuto analogo alla formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, prima della modifica apportata dal D.L. n. 132 del 2014, conv. in L. n. 162 del 2014, consente nel processo tributario la compensazione “per gravi ed eccezionali ragioni”. E’ stato sul tema statuito (Cass. n. 3950 del 14/02/2017 cit.) che in tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 1, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi del medesimo D.Lgs. 546 del 1992, art. 15, comma 1, purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005.

2.3. Questa Corte, con riferimento alle spese in ipotesi di annullamento in autotutela, ha altresì statuito che la condanna è necessaria quando vi sia una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dalla sua emanazione (Cass. n. 8990/2019). E’ stato poi affermato (Cass. 15767/2017, richiamando Corte Cost. n. 274 del 2005), che nel processo tributario alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese per soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua a una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato, sussistente sin dal momento della sua emanazione. Laddove invece l’annullamento integri un comportamento conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c., esso può essere premiato con la compensazione delle spese di lite.

2.4. Il ricorrente non ha dimostrato il presupposto necessario per la condanna alle spese anche in ipotesi di annullamento in autotutela, come individuato dalla giurisprudenza di questa Corte, consistente nella manifesta illegittimità dell’atto tributario, limitandosi a censurare sic et simpliciter la sua emissione.

3. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione della norma nel processo tributario.

Questo motivo è infondato.

3.1. Va premesso che i presupposti per la condanna per responsabilità processuale aggravata (lite temeraria) di cui all’art. 96 c.p.c. – che prevede che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (applicabile al processo tributario: v. sez. un. 13899/2013) – sono la dimostrazione dell’elemento soggettivo e la prova del danno.

3.2. La giurisprudenza (v. Cass. 26515/2017), ha individuato per la configurazione della responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., comma 2, due presupposti: l’infondatezza della domanda e la violazione dei canoni di normale prudenza, con attività processuali particolarmente invasive della sfera giuridica della controparte, astrattamente idonee a determinare l’insorgenza di un pregiudizio patrimoniale, con valutazione che spetta al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata.

Va, inoltre, aggiunto che, secondo l’orientamento di questa Corte cui il Collegio intende aderire, l’applicazione di tale sanzione processuale, indipendente da ogni istanza ed allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio, in quanto l’applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte, la quale, pertanto, non dispone di un diritto di azione in relazione a tale profilo. (Cass. n. 27788/2018; n. 3003/2014, secondo cui “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa”).

3.3. Nella fattispecie non ricorrono gli indicati elementi, avendo la CTR congruamente motivato sulla mancanza dei presupposti per la condanna alle spese per lite temeraria, rilevando che l’Agenzia si era costituita in primo grado al solo scopo di comunicare l’annullamento dell’atto, già effettuato prima della instaurazione del processo, con conseguente mancanza dell’elemento soggettivo. Il contribuente non ha poi fornito la prova del danno, con conseguente mancanza anche del requisito oggettivo.

4. In conclusione il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.200,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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