Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24841 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15266-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IL CENACOLO S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DEI COLLI PORETUENSI N. 57, presso lo studio dell’avvocato FABIO

CIPRIANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DAVIDE PANDOLFO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7522/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, emessa il 17/09/2014 e depositata il

11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Fabio Cipriani, per la controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della società Il Cenacolo srl (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7522/22/2014, depositata in data 11/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di estratto di ruolo relativo all’anno 2006, a carico della società Il Cenacolo costituita “nel maggio 2009, a seguito di scissione parziale della Cenacolo srl, la quale contestualmente alla scissione aveva malato la propria ragione sociale in CPR srl, ruolo impugnato sul presupposto della mancata notifica della relativa cartella di pagamento, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, quanto alla notifica della cartella di pagamento, effettuata alla società contribuente, nel domicilio comunicato, sede della stessa società secondo le risultanze del Registro delle Imprese, ma, ai sensi del D.P.R. n.- 600 del 1973, art. 60, lett. e) per asserita “irreperibilità assoluta” della destinataria, la quale, al contrario, “come documentalmente provato” non si era mai trasferita dalla sede legale indicata (“(OMISSIS)”), la stessa era inesistente, essendo state violate le disposizioni del procedimento notificatorio, con conseguente piena ammissibilità del ricorso della contribuente contro il ruolo, primo atto conosciuto.

I giudici d’appello, nel merito della iscrizione a ruolo, effettuata a carico della società beneficiaria dell’operazione di scissione parziale, quale coobbligata solidale, per debiti anteriori, riferibili alla società scissa, hanno affermato che, in applicazione dell’art. 73, comma 12 TUIR (non essendo operante il comma 13, relativo ad operazioni di scissione totale), non sussistenza la solidarietà passiva della contribuente.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La controricorrente ha depositato memoria.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) (secondo il quale, laddove l’agente notificatore non reperisca il destinatario, che, dalle notizie acquisite, risulti trasferito in luogo sconosciuto e, nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione, non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente, è sufficiente affiggere l’avviso del deposito dell’atto presso la casa comunale, prescritto dall’art. 110 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, nell’albo del comune, senza necessità di inviare anche al destinatario la c.d. raccomanda informativa, prevista invece per le ipotesi di c.d. irreperibilità relativa), assumendo clic, erroneamente, la C.T.R. aveva ritenuto inesistente tale procedura di notificazione della cartella di pagamento, malgrado il portiere dello stabile, ove la società aveva la propria sede, risultante anche dalle ricerche dell’Ufficio con visura camerale, avesse dichiarato all’agente notificatore che la società “si era trasferita”, con conseguente inammissibilità (per proposizione oltre il termine di gg. 60 dalla notifica della cartella suddetta) del ricorso introduttivo della contribuente. La stessa ricorrente, con il secondo motivo, denuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2 e art. 173 TUIR, dovendo ritenersi, in applicazione analogica di quanto previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2 in tema di sanzioni connesse a violazioni tributarie ascrivibili ad operazioni di scissione parziale, che, in tali ipotesi, vi sia piena solidarietà passiva, tra società beneficiaria società scissa, anche con riguardo alle imposte principali.

2. La prima censura è infondata.

Questa Corte ha già affermato Cass.2496/9014) che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie cartella di pagamento) effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e) laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche congiunte per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio.

Invero, sempre in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, ali esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2.012 relativa D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4), va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 60, comma 1, alinea, (Cass. 25079/2014).

Ora, la C.T.R. ha accertato che, nella specie, si verteva in ipotesi di irreperibilità c.d. relativa, in quanto, malgrado le indicazioni del portiere (che non facevano fede fino a querela di falso, Cass. 3025/1987) in ordine al “trasferimento” della sede della società destinataria, dalle necessarie ricerche presso il Registro delle Imprese risultava che la società non aveva trasferito la propria sede, tanto che, nello stesso indirizzo, erano state effettuate positive notifiche di altri atti impositivi, anteriormente e successivamente a quella per cui è causa. Pertanto, non poteva essere applicata la procedura di notificazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e, dovendo operare integralmente l’art. 140 c.p.c..

3. La seconda censura (attinente al merito, una volta riconosciuta l’impugnabilità del ruolo e della cartella, non validamente notificata, dei quali la contribuente era venuta a conoscenza tramite l’estratto di ruolo) è invece fondata.

La commissione regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio, rilevando come obbligata al pagamento dell’imposta fosse la società scissa C.P.R. s.r.l., quale unica responsabile per gli obblighi tributari antecedenti la data della scissione in base al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 12 (tuir).

Questa Corte ha tuttavia già affermato che, in tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione, rispondono, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 13, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come conferma il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 179, art. 15, comma 2, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, l’art. 2506 bis c.c., comma 2 e art. 2506 quater c.c., comma 3, prevedono limiti precisi (Cass. Sez. 5, Sentenza un. 13059 e 13061 del 2015 Cass. 9594/2016) Il richiamo, operato dalla ricorrente Agenzia, al tuir, art. 173, comma 12, in rapporto al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2 non rappresenta argomentazione nuova, come eccepito dalla controricorrente, in quanto già, in parte, svolta dalla stessa sentenza impugnata.

La sentenza della C.T.R. non c pertanto conforme ai suddetti principi di diritto.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Lazio (emergendo, dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che la contribuente, nei merito, oltre alla propria estraneità alla pretesa tributaria, aveva eccepito l’intervenuta prescrizione della pretesa erariale”).

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Lazio.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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