Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24840 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Civitavecchia con ordinanza n. R.G. 1910/2010 depositata l’11/08/2010

nel procedimento pendente tra:

TRALDI VF SRL;

P.M.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza dell’11.8.2010 il Tribunale di Civitavecchia nel procedimento tra Traldi VF s.r.l. e P.M. richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, avverso la sentenza del giudice di pace di Livorno, con cui quest’ultimo, adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo da Traldi VF s.r.l. declinava la propria competenza, ritenendo quella del Tribunale di Civitavecchia, per effetto della connessione con altro giudizio pendente davanti a quest’ultimo tribunale tra le stesse parti, R.G. n. 3839/2009.

2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, per cui essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione (Cass. (Ord.), sez. 3^, 29/03/2004, n. 6267; Cass.(Ord.), sez. 3^, 17/06/2002, n. 8702; Cass. (Ord.), sez. 3^, 04/03/2002, n. 3107).

Quindi va dichiarata la competenza del giudice di pace di Livorno, relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nulla per le spese.

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice di pace di Livorno, relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nulla per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA