Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24840 del 24/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 24/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24840
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Civitavecchia con ordinanza n. R.G. 1910/2010 depositata l’11/08/2010
nel procedimento pendente tra:
TRALDI VF SRL;
P.M.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza dell’11.8.2010 il Tribunale di Civitavecchia nel procedimento tra Traldi VF s.r.l. e P.M. richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, avverso la sentenza del giudice di pace di Livorno, con cui quest’ultimo, adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo da Traldi VF s.r.l. declinava la propria competenza, ritenendo quella del Tribunale di Civitavecchia, per effetto della connessione con altro giudizio pendente davanti a quest’ultimo tribunale tra le stesse parti, R.G. n. 3839/2009.
2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, per cui essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione (Cass. (Ord.), sez. 3^, 29/03/2004, n. 6267; Cass.(Ord.), sez. 3^, 17/06/2002, n. 8702; Cass. (Ord.), sez. 3^, 04/03/2002, n. 3107).
Quindi va dichiarata la competenza del giudice di pace di Livorno, relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nulla per le spese.
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara la competenza del giudice di pace di Livorno, relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nulla per le spese del regolamento.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011