Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24840 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37742-2019 proposto da:

AGAPE – COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE SANTO, 2, presso lo studio dell’avvocato SIMONA

CARLONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 743/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 7/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Agape cooperativa sociale a r.l. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali, a seguito di dichiarazione DOCFA conseguente a una diversa distribuzione degli spazi interni di un immobile sito in Pontedera adibito a uso ufficio, ha respinto l’appello della contribuente.

La CTR, preso atto della nozione di vano utile e vano accessorio D.P.R. n. 1142 del 1949, ex artt. 45 e 46, ha ritenuto, confermando la decisione della CTP che aveva rigettato il ricorso della contribuente, che per la computabilità quale vano catastale non è richiesta la idoneità all’utilizzabilità abitativa, rilevante ai sensi della legge urbanistica, per cui i vani in contestazione, destinati ad archivio, rientrano nella previsione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 46, comma 2, in quanto necessari o integranti la funzione dei vani principali.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 45 e 46, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ritenendo corretta la sentenza impugnata in relazione alla qualificazione dei vani in contestazione come accessori, ma difettando la decisione del computo dei medesimi nella misura di 1/3 ciascuno ai fini della quantificazione dei vani “utili”.

2. Il motivo, privo di autosufficienza, non sufficientemente specifico e non pienamente mirato sulla ratio decidendi adottata dal giudice di merito, è inammissibile.

2.1. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto la legittimità dell’avviso di riclassificazione emesso dall’Agenzia del territorio contestato dalla contribuente in primo grado e in appello sotto il profilo della carenza di motivazione e della misurazione dei locali in relazione alla c.d. “illuminate”, D.M. 5 luglio 1975, ex art. 5 – sul presupposto che i locali in contestazione, uso archivio e uso magazzino, in base alla normativa sul catasto – per la quale non è richiesta la idoneità all’utilizzabilità abitativa, rilevante invece ai fini urbanistici – rientrano nel D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 46, comma 2, in quanto necessari al servizio dei vani principali o comunque integranti la funzione degli stessi.

2.2. Non si rinviene nella sentenza impugnata, né è stato dedotto in questa sede, la proposizione del diverso motivo attinente al computo dei vani utili, che, attenendo al merito della vicenda, è estraneo al presente giudizio di legittimità.

2.3. Va pertanto ribadito il principio secondo cui qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (ex multis n. 32804 del 13/12/2019, n. 2038 del 24/01/2019, cfr. Cass., n. 17036 del 2018; Cass. 10072/2018).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro. 1.200,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA