Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24840 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 09/10/2018), n.24840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5274/2015 proposto da:

A.N.A.S. S.P.A. – AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso

lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA N. 24, presso lo studio del Dott. MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO PICCININI,

GABRIELLA BOCCHI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 706/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/10/2014 R.G.N. 1151/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA CARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere;

udito l’Avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza n. 706 del 15 ottobre 2014, in accoglimento dell’appello principale di S.G., ed in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato e relative proroghe stipulati tra il lavoratore e la società Anas s.p.a dall’11.12.2006 al 9.06.2011; ha dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal dicembre 2006, condannando la società a riammettere in servizio il lavoratore ed al pagamento di una indennità risarcitoria che ha quantificato in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita. La Corte, poi, ha respinto l’appello incidentale ed ha condannato l’Anas al pagamento delle spese di lite.

2. Per la cassazione della sentenza Anas s.pa. propone ricorso, affidato a tre motivi, al quale resiste con controricorso S.G..

3. Successivamente è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in data 8 giugno 2018, dal quale risulta che le stesse hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in oggetto, definendo ogni questione relativa all’intercorso rapporto di lavoro. Dal verbale risulta altresì che le parti hanno convenuto di compensare interamente le spese del giudizio di legittimità.

4. Per effetto dell’accordo raggiunto è venuta meno tra le parti ogni ragione del contendere e, conseguentemente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e le spese di lite devono essere compensate tra le parti come dalle stesse convenuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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