Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24840 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 06/11/2020), n.24840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27169-2015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA r. STACCI

4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO, rappresentato

e difeso dall’avvocato FABIO BENINCASA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 6473/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 01/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.P. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 6473/15/2015, depositata l’1.07.2015 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso introduttivo avverso gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente la disponibilità di redditi mai dichiarati dal ricorrente, con ricostruzione sintetica fondata sul cd. redditometro.

Ha riferito che a seguito di verifiche D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, erano recuperati a tassazione redditi imputati agli anni d’imposta 2007 e 2008 sulla base di due indici di capacità contributiva, la disponibilità di una autovettura e di un immobile sito in (OMISSIS), a fronte della omessa dichiarazione di qualunque reddito.

Il contribuente, rappresentando che all’epoca era solo uno studente universitario mantenuto dai genitori, entrambi insegnanti, aveva contestato le pretese dell’Amministrazione e a tal fine aveva adito la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che con sentenza n. 3732/13/2014 aveva rigettato il ricorso.

La decisione era stata impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che con la sentenza ora al vaglio della Corte aveva rigettato l’appello. I giudici regionali, per quanto ancora di interesse, hanno respinto le argomentazioni del C., sia in ordine al riparto dell’onere probatorio, sia in riferimento alla rilevanza della documentazione allegata dal contribuente a giustificazione dell’acquisto dei beni.

Il ricorrente censura con due motivi la decisione:

con il primo per nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (sic), per omessa pronuncia sulla questione sollevata dal contribuente, circa l’erroneità dell’accertamento sintetico nei confronti del C.P. e non dei suoi genitori, quali soggetti che effettivamente avevano sopportato i costi di mantenimento dei beni, indici di reddito;

con il secondo per nullità della sentenza per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e del D.M. 10 settembre 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver fondato la propria decisione su una fattispecie diversa da quella prospettata in sede di accertamento, ossia il non allineamento al reddito delle spese di mantenimento dei beni e non delle spese di acquisto dei cespiti, e per non aver comunque tenuto conto del reddito dei genitori e non del ricorrente.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza con ogni consequenziale statuizione.

L’Agenzia si è costituita al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo, che sfiora l’inammissibilità per riportare la rubrica corrispondente all’error in procedendo, invocando però un error iuris in iudicando, è comunque infondato.

Il ricorrente ha sostenuto che la sentenza del giudice regionale ha omesso di pronunciarsi in ordine alla erroneità dell’accertamento dei redditi del C.P., laddove l’attività di controllo della Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto verificare i redditi dei suoi genitori, quali soggetti che effettivamente avevano sopportato i costi di mantenimento dei beni, indici del redditometro applicato.

Ebbene, a parte che anche sotto tale profilo il motivo si rivela insufficiente perchè, non riproducendo il passaggio dell’atto impositivo, secondo cui l’accertamento sintetico mediante il redditometro sarebbe stato applicato in rapporto ai costi di mantenimento dei beni e non -come di consueto- ai costi di acquisto dei cespiti medesimi, la critica alla sentenza si rivela infondata perchè la Commissione regionale, denunciando “l’assoluta inidoneità ed insufficienza dei “prospetti di rideterminazione del reddito” dei propri genitori…”, ha inequivocamente escluso che la soggettività del reddito dovesse essere ricondotta a questi ultimi e non invece al contribuente accertato.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente, oltre che insistere sull’accertamento sintetico rapportato ai costi di acquisto e non di mantenimento dei beni, si duole dell’errore di diritto perchè si è comunque tenuto conto del proprio reddito e non di quello dei genitori, è infondato per le medesime ragioni del rigetto del primo motivo. Tutta la difesa del C. è incentrata sulla circostanza che per essere all’epoca uno studente universitario a carico dei genitori, a questi doveva ricondursi il rapporto tra reddito e beni indice.

Questa Corte ha affermato il principio secondo cui in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, è onerato della prova contraria in ordine sia alla disponibilità di detti redditi che all’entità degli stessi ed alla durata del possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass., 1510/2017).

L’assenza di ogni riscontro a sostegno della propria linea difensiva, evidenziata dai giudici regionali in motivazione, per quanto chiarito con riferimento al primo motivo, comporta il rigetto del secondo motivo.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla va liquidato a titolo di spese, non essendosi ritualmente costituita l’Agenzia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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