Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24840 del 05/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 24840 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUIDI Achille (GDU CLL 41C27 E958E) e CAMURATI Giuseppe (CNR GPP
31M17 A182C) rappresentati e difesi, per procura speciale in calce
al ricorso, dall’Avvocato Anna Rita Moscioni, elettivamente
domiciliato in Roma, via dell’Acquedotto Paolo n . 16, presso
Marinelli Biagio;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del Ministro
pro tempore;
– intimato avverso il decreto n. 1359/12 della Corte d’appello di Perugia,
depositato il 31 luglio 2012 e notificato il 9 novembre 2012.

Data pubblicazione: 05/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Pasquale
D’Ascola;
udito l’Avv.Moscioni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2011 presso la Corte
d’appello di Perugia, Guidi Achille e Camurati Giuseppe hanno
proposto, ai sensi della legge n. 89 del 2001, domanda di equa
riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della non
ragionevole durata di un giudizio di equa riparazione svoltosi
dinnanzi alla Corte d’appello di Roma, iniziato con ricorso
depositato in data 22 maggio 2007 e conclusosi con decreto
depositato in data 12 ottobre 2009.
L’adita Corte d’appello con decreto depositato il 31 luglio
2012 e notificato il 9 noveMbre 2012 ha dichiarato la domanda
inammissibile, ritenendo non esperibile il rimedio di cui alla
legge n. 89 del 2001 in relazione a procedimenti relativi alla
denunciata violazione della durata ragionevole di giudizi
presupposti, non discendendo tale proponibilità dalla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo ed essendo l’eventuale ritardo nella
definizione dei procedimenti

ex lege n. 89 del 2001 compensabile

dal giudice del procedimento.

0 ki
2

Procuratore Generale Dott.Velardi, il quale ha concluso per

Per la cassazione di questo decreto Guidi Achille e Camurati
Giuseppe hanno proposto tempestivo ricorso, sulla base di due
motivi; l’intimata Amministrazione ha presentato atto di
costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di
discussione.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione
semplificata nella redazione della sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano
violazione degli artt. 6.1., 13 e 35 della Convenzione europea per
i diritti dell’uomo, dell’art. 111, primo e secondo comma, Cost.,
e degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001, dolendosi del fatto
che la Corte d’appello, in contrasto con la giurisprudenza di
questa Corte, abbia negato la natura giudiziaria e processuale dei
mezzi di tutela approntati dalla legge n. 89 del 2001, la cui
ratio è quella di attuare con mezzi giudiziari specifici interni
la tutela prevista dalla CEDU.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa
applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 89 del 2001, e degli
artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 cod. civ. rilevando che la durata
irragionevole del giudizio di equa riparazione è, a sua volta,
fonte di un danno non patrimoniale che si chiede di accertare e di
liquidare.
Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati
congiuntamente, è fondato.

3

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte in ordine
alla applicabilità del procedimento disciplinato dalla legge n. 89
del 2001 ai procedimenti introdotti sulla base della legge stessa,
per i quali deve ritenersi predicabile l’operatività del termine
ragionevole di durata e del conseguente regime indennitario in

Come affermato di recente (Cass. n. 17686 del 2012; Cass. n.
5924 del 2012 e altre conformi), il giudizio di equa riparazione,
che si svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede
di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un ordinario processo
di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una
definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più
pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati
proprio all’accertamento della violazione di un diritto
fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di
per sé una condizione di sofferenza e un patema d’animo che
sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti
lege

ex

n. 89 del 2001. Né appare condivisibile l’assunto che il

giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e l’eventuale giudizio di
impugnazione costituiscano una fase necessaria di un unico
procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte europea,
nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte interessata non
ottenga una efficace tutela all’indicato diritto fondamentale,
atteso che il procedimento interno rappresenta una forma di tutela
adeguata ed efficace, sempre che, ovviamente, si svolga
stesso nell’ambito di una ragionevole durata.

4

esso

caso di sua violazione.

Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un
procedimento di equa riparazione, questa Corte ha ritenuto che ove
venga in rilievo un giudizio “Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla
Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba
essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.

un giudizio di legittimità è normalmente fissato in un anno, deve
ritenersi che il giudizio di primo grado debba essere concluso nel
termine ragionevole

di un anno, non

potendosi

a

tal

fine

attribuire al termine di quattro mesi di cui all’art. 3, comma

4,

della legge n. 89 del 2001, natura diversa da quella
sollecitatoria che gli è propria e quindi non espressiva in modo
assoluto della ragionevole durata del procedimento di equa
riparazione.
Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea la
decisione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile
la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un
procedimento di equa riparazione relativamente a giudizio
presupposto di altra natura.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito.
Nel caso di specie, infatti, il ricorso è stato depositato
presso la Corte d’appello di Roma nel mese di maggio 2007 e
l’unico grado di giudizio di merito si è concluso con decreto
depositato nel mese di marzo 2010 (deciso nell’ottobre 2009). La
durata complessiva del procedimento di equa riparazione è stata

5

Orbene, tenuto conto che il termine di durata ragionevole di

dunque di circa due anni anni e dieci mesi, come correttamente
calcolato dal ricorso, che per evidente svista ha errato
nell’indicare in ottobre 2009 la data di deposito. Detratto il
termine ragionevole, stimato in un anno, la durata non ragionevole
risulta essere stata di circa un anno e dieci mesi.

ricorrenti spetta un indennizzo che va liquidato sulla base di
euro 750,00 per anno, e quindi in complessivi euro 1.375,00
ciascuno, oltre interessi legali dalla data della domanda al
saldo.
Ai ricorrenti compete altresì il rimborso delle spese
dell’intero giudizio, liquidate nella misura indicata in
dispositivo. Le spese del giudizio di merito devono essere
distratte in favore dei difensori dei ricorrenti, Avvocati G.
Moscioni e L. Crucianelli, dichiaratisi antistatari
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento, in favore di Guidi Achille e Camurati Giuseppe, della
somma di euro 1.375,00 ciascuno; condanna il Ministero alla
rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per il
giudizio di merito, in euro 775,00, di cui euro 50,00 per esborsi,
280,00 per diritti e 445,00 per onorari, oltre alle spese generali
e agli accessori di legge, e, per il giudizio di legittimità, in
euro 506,25 per compensi, oltre a euro 100,00 per esborsi e agli
accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del

6

Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, ai

giudizio di

merito in favore dei difensori dei ricorrenti,

dichiaratisi antistatali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 16 luglio

2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA