Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24840 del 04/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 04/10/2019), n.24840
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15925-2018 proposto da:
D.F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PRATI
FISCALI 321, presso lo studio dell’avvocato DARIO MASINI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FINDALMA INVESTIMENTI IMMOBILIARI SRL;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 9755/18 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 19/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
D.F.E. ha proposto istanza di revocazione della sentenza di questa Corte n. 9755 del 2018, che ha rigettato il suo ricorso nei confronti della sentenza della corte d’appello di Roma in data 21 maggio 2013 in controversia concernente la domanda di accertamento dell’usucapione di un immobile sito in Roma.
Con specifico riferimento all’allora primo motivo, col quale era stato chiesto di rilevare l’effetto espansivo ex art. 366 c.p.c. di un giudicato esterno conseguente alla sentenza n. 18058 dell’11 settembre 2013 del tribunale di Roma, la sentenza della cui revocazione si tratta ha ritenuto che il ricorrente avesse mancato di produrre proprio la sentenza con attestazione di definitività, che, a suo dire, avrebbe integrato il risultato suddetto. Con il che il menzionato primo motivo è stato dichiarato inammissibile.
A fronte di tanto, il ricorrente ascrive alla Corte un errore di fatto consistito nel non aver visto il documento (la sentenza) che giustificava la censura, che era stato in vero allegato al ricorso sub doc. 1 e 2.
La parte intimata non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è inammissibile.
L’errore revocatorio non sussiste, poichè il ricorrente ha travisato il contenuto della statuizione di cui sopra.
Con la sentenza n. 9755 del 2018 non è stato negato che il ricorrente avesse prodotto la sentenza del tribunale di Roma richiamata nei ricorso. E’ stato negato che la sentenza fosse stata prodotta “con attestazione di definitività”, in considerazione dell’art. 124 att. c.p.c. non per nulla evocato nella motivazione.
L’esame dei documenti ai quali il ricorrente ha affidato l’istanza di revocazione conforta la tesi della Corte.
Il doc. 1 è costituito infatti dalla nota di deposito di copia della sentenza n. 18059 del 2013 del tribunale di Roma; il doc. 2 dalla nota del difensore con cui si premetteva che la sentenza era stata prodotta in forma autentica, in quanto resa con formula esecutiva.
Il che a niente serve, visto che la sentenza de qua non risulta alfine prodotta con attestazione di passaggio in giudicato, come per l’appunto sottolineato da Cass. n. 9755-18.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019