Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2484 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 29/01/2019), n.2484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 661-2018 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN LUIGI ROCCHI;

– ricorrente –

contro

BR.RI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CHIARA ANDREUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2059/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 13.9.2017, ha rigettato l’appello principale e quello incidentale proposto rispettivamente da B.C. e da Br.Ri. contro la decisione di primo grado (Tribunale di Forlì sez. dist. Cesena n. 112/2010) che, nel giudizio di regolamento di confini e rilascio di zone di terreno avanzata dal B. contro alcuni confinanti, aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Br. e dichiarato l’avvenuto acquisto per usucapione, in favore di quest’ultima, della proprietà, della particella (OMISSIS) e di parte della particella (OMISSIS) già del B., fissando il confine secondo il grafico allegato A della consulenza tecnica di ufficio.

Per giungere a tale conclusione la Corte di merito, per quanto ancora interessa, ha accertato, sulla scorta dei rilievi peritali e della prova per testi, che le suddette particelle risultavano inglobate nella proprietà Br. mediante una recinzione esistente almeno dal 1985 e che tale situazione di fatto costituiva manifestazione esclusiva del diritto di proprietà.

2 Contro tale decisione ricorre per cassazione il B. con due motivi a cui resiste con controricorso la Br..

Il relatore ha proposto il rigetto di entrambi i motivi di ricorso per manifesta infondatezza.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il primo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la Corte d’Appello non avrebbe dato nessuna motivazione sulla diversa situazione di fatto risultante dalle planimetrie allegate alla consulenza tecnica e rappresentata a pagina 9 dell’atto di appello e quindi la scelta della Corte territoriale non risultava congruamente giustificata.

Il motivo è manifestamente infondato.

Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito la portata dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, evidenziando i ristretti limiti di operatività del sindacato sulla motivazione (v. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831).

Ebbene, nel caso in esame, si è fuori dalla previsione della nuova disposizione perchè non si discute certamente nè di omesso esame di fatto storico decisivo nè di motivazione al di sotto del cd minimo costituzionale: la censura (v. pagg. 5 e ss.), attraverso lo schermo dell’omesso esame circa un fatto decisivo in realtà si risolve in una critica alla motivazione e in una richiesta di alternativa ricostruzione degli elementi istruttori e circostanze di fatto, sollecitandosi la Corte di Cassazione ad esaminare gli atti del processo (in particolare la consulenza tecnica e i grafici allegati), attività certamente preclusa nel giudizio di legittimità.

2 Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 e ss, nonchè art. 1158 c.c.. Sostengono che la Corte abbia errato nel ritenere provato il possesso ai fini dell’acquisto per usucapione, criticando il rilievo dato alle risultanze peritali e alle deposizioni testimoniali.

Anche questo motivo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza ha ben individuato i caratteri distintivi della violazione di norme di diritto (v. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016 Rv. 638425; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv. 638171; Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013 Rv. 626129; Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010 Rv. 612745; più di recente, v. anche Sez. 2 – Ordinanza n. 20964 del 08/09/2017 Rv. 645246 in motivazione).

E’ evidente che nel caso di specie non ricorre affatto l’erronea ricognizione di fattispecie astratta, perchè dalla semplice lettura del motivo di ricorso – ma anche della memoria corredata dai grafici di CTU – emerge solo l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa di cui si offre una alternativa interpretazione rispetto a quella, offerta dal giudice di merito, al quale solo spetta di ricostruire e valutare il fatto (tra le tante, Sez. 6-5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017 Rv. 646976; Sez. 6-5, Ordinanza n. 7921 del 06/04/2011 Rv. 617464).

Il rigetto del ricorso comporta inevitabile addebito di spese alla parte soccombente.

Considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – L. di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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