Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2484 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2484 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 7650-2011 proposto da:
GINANNI PAOLA (GNNPLA47T48G713A – elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio
dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, rappresentata e
difesa dagli avvocati ALIBRANDI GIUSEPPE, ALIBRANDI
VINCENZO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, MAURO
RICCI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

)G05 8
.23

Data pubblicazione: 04/02/2014

- controricorrente –

,
,

nonché contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

avverso la sentenza n. 1604/2010 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 17.12.2010, depositata il 30/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che si riporta alla relazione scritta.

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. :
” Con sentenza del 30.12.2010 la Corte di Appello di Firenze,
riformando la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta
da Paola Ginanni diretta ad ottenere la condanna dell’Inps alla
corresponsione dell’assegno di invalidità civile, ex art. 13 1. n. 118/71.
A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta osservando che
l’interessata non aveva provato né il proprio stato di disoccupazione né
l’esistenza del requisito reddituale richiesto ai fini della concessione
della prestazione in esame.
1. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Paola Ginanni
affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso
2
Ric. 2011 n. 07650 sez. ML – ud. 12-12-2013

– intimato –

l’Inps.
Ti Ministero non ha svolto attività difensiva.
2. Con l’unico motivo si denuncia violazione dell’art. 8, comma 2, 1. n.
68/99, sostenendo che l’invalido ultracinquantacinquenne ma ancora

invalidità con l’iscrizione nell’elenco dei disabili, che costituisce la
prova dell’incollocamento dell’invalido.
3. Il ricorso è qualificabile come inammissibile o manifestamente
infondato per l’assorbente ragione che il medesimo non censura la
parte finale della motivazione, che è idonea a sorreggere
autonomamente la sentenza impugnata, relativamente alla ritenuta
mancanza di prova circa l’esistenza del requisito reddituale richiesto ai
fini della concessione dell’assegno di invalidità.
4. Deve aggiungersi, per completezza, che, anche per quanto concerne
la censura relativa alla prova dello stato di disoccupazione, il ricorso
dovrebbe ritenersi manifestamente infondato alla stregua dei principi
affermati da Cass. n. 12916/2009 – e ribaditi dalla successiva giurisprudenza di questa Corte: cfr. ex plurimis Cass. n. 15163/2011, Cass. n.
12060/2011, Cass. n. 11106/2011, Cass. n. 10309/2011, cui adde Cass.
n. 5085/2012 – secondo cui “in materia di diritto all’assegno mensile di
invalidità, nella vigenza della legge n. 68199, deve ritenersi in-collocato al lavoro
l’invalido che, uomo o donna, essendo in età lavorativa per non avere ancora
compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed essendo iscritto (o avendo presentato
domanda d’iscrizione) nell’elenco dei disabili di cui all’art. 8 della predetta legge,
non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili”. Nella specie, la
ricorrente, che non aveva ancora compiuto il sessantacinquesimo anno
di età alla data di presentazione della domanda amministrativa avrebbe
quindi dovuto fornire prova dello stato di effettiva disoccupazione o
3
Ric. 2011 n. 07650 sez. ML – ud. 12-12-2013

infrasessantacinquenne avrebbe diritto di ottenere l’assegno di

non occupazione, prova che non poteva ritenersi fornita per il solo
fatto che la stessa fosse stata riconosciuta invalida o che avesse
ottenuto l’iscrizione nell’elenco dei disabili.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata

dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale..Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla spese , vista la dichiarazione di parte ricorrente resa ai sensi
dell’art. 152 disp. Att. Cpc .

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Roma 12 dicembre 2013

giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto

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