Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24839 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24839 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE SANCTIS Sandro (DSN SDR 51L10 H501X), elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio
dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, che lo rappresenta e
difende unitamente all’Avvocato GiovaMbattista Ferriolo, giusta procura speciale a margine del ricorso;

ricorrenti

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del Ministro

pro

tempore;

Data pubblicazione: 05/11/2013

- intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 725 del
2012, depositato il 24 maggio 2012 e notificato il 28 settembre 2012.

za del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Pasquale
D’Ascola;
sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato delegato;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott.Velardi , che ha chiesto raccoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 aprile 2011 presso la Corte
d’appello di Perugia, De Sanctis Sandro ha proposto, ai

sensi

della legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del
danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole
durata del giudizio di equa riparazione introdotto dinnanzi
alla Corte d’appello di Roma con ricorso depositato nel mese
di novembre 2005, concluso con decreto di parziale accoglimento depositato nel mese di novembre 2007 e definito, a seguito
di ricorso per cassazione notificato nel mese di dicembre
2008, con sentenza depositata nel mese di settembre 2010.
L’adita Corte d’appello con decreto depositato il 24 maggio
2012 e notificato il 28 settembre 2012 ha dichiarato la domanda inammissibile ritenendo non esperibile il rimedio di cui

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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

alla legge n. 89 del 2001 in relazione a procedimenti relativi
alla denunciata violazione della durata ragionevole di giudizi
presupposti, non discendendo tale proponibilità dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed essendo l’eventuale riex lege

n. 89 del

2001 compensabile dal giudice del procedimento.
Per la cassazione di questo decreto De Sanctis Sandro ha
proposto tempestivo ricorso sulla base di un unico motivo;
l’intimata Amministrazione ha depositato memoria ai fini della
partecipazione all’udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con l’unico motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001 e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell’art. 111
Cost., richiamando numerosi decreti emessi dalla stessa Corte
d’appello di Perugia, con i quali l’eccezione di inammissibilità del rimedio ex lege n. 89 del 2011 in relazione a procedimenti introdotti ai sensi di tale legge, è stata rigettata,
rilevandosi che la citata legge non consente in alcun modo di
distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai
quali la medesima legge si applica e di sottrarli quindi al
regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla
Convenzione europea e dalla Costituzione italiana.

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tardo nella definizione dei procedimenti

Il ricorso è fondato.
Successivamente al deposito del ricorso introduttivo del
presente giudizio, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi
più volte in ordine alla applicabilità del procedimento disci-

sulla base della legge stessa, per i quali deve ritenersi predicabile l’operatività del termine ragionevole di durata e del
conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.
Come affermato di recente (Cass. n. 17686 del 2012; Cass.
n. 5924 del 2012 e altre conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un
ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale,
alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi,
in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui
lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per
i procedimenti ex lege n. 89 del 2001. Né appare condivisibile
l’assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e
l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase
necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi
dinanzi alla Corte europea, nel caso in cui nell’ordinamento
interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela

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plinato dalla legge n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti

all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento
interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace,
sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di
una ragionevole durata.

procedimento di equa riparazione, questa Corte ha ritenuto che
ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio
“Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la
durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.
Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea la
decisione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra natura.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito.
Nel caso di specie, infatti, dagli atti emerge che il ricorso è stato depositato presso la Corte d’appello di Roma nel
mese di novembre 2005; che l’unico grado di giudizio di merito
si è concluso con decreto depositato nel mese di novembre
2007; che il giudizio di cessazione è stato introdotto con ricorso notificato nel mese di dicembre 2008 ed è terminato con
sentenza depositata nel mese di settembre 2010. La durata complessiva del procedimento di equa riparazione è stata dunque

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Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un

di circa quattro anni e dieci mesi. Detratto il termine ragionevole, stimato in due anni, nonché il termine di undici mesi
intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione della
impugnazione, ulteriore rispetto al termine breve legislativa-

ragionevole risulta essere stata di circa un anno e undici mesi.
Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio,
al ricorrente spetta un indennizzo che va liquidato sulla base
di euro 750,00 per anno, e quindi in complessivi euro
1.437,50, oltre interessi legali dalla data della domanda al
saldo.
Al ricorrente compete altresì il rimborso delle spese
dell’intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese del giudizio devono essere distratte in favore dei
difensori dei ricorrenti, Avvocati G. Ferriolo e F.E. Abbate,
dichiaratisi antistatari.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento, in favore di De Sanctis Sandro, della somma di euro
1.437,50, oltre interessi legali dalla data della domanda al
saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese
dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito,

mente previsto per il ricorso per cassazione, la durata non

in euro 775,00, di cui euro 50,00 per esborsi, 280,00 per diritti e 445,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli
accessori di legge, e, per il giudizio di legittimità, in euro
506,25 per compensi, oltre a euro 100,00 per esborsi e agli

giudizio in favore dei difensori dei ricorrenti, Avvocati G.
Ferriolo e F.E .Abbate, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 16
luglio 2013.

accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del

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