Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24839 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 04/10/2019), n.24839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15759-2018 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 8,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO VERRASTRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 4919/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Napoli ha respinto la domanda di K.M. tesa a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale negata dalla Commissione territoriale di Caserta con provvedimento del 197-2017, asseritamente notificato il 24 gennaio 2018;

ha motivato la decisione affermando che il ricorso era stato depositato il 20 febbraio 2018 a fronte del provvedimento della Commissione territoriale prodotto senza relata di notifica; che pertanto il collegio, in data 3 aprile 2018, aveva disposto l’integrazione documentale con riferimento alla detta relata, al fine di verificare la tempestività del ricorso medesimo; che a tanto il difensore della parte non aveva correttamente ottemperato; che dunque la domanda era infine da rigettare “tenuto conto del comportamento processuale di parte ricorrente (art. 116 c.p.c.)”;

K.M. ricorre adesso per cassazione deducendo la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis e degli artt. 152 e 116 c.p.c.;

lamenta che la decisione del tribunale è intervenuta prima del decorso del termine a difesa (dieci giorni) concesso per integrare la documentazione, essendo stato il provvedimento istruttorio comunicato via Pec il 9 aprile 2018;

in ogni caso assume l’illegittimità della decisione, considerata la natura ordinatoria del termine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, comma 13, “ampiamente compatibile con lo spirare del termine di 10 giorni concesso per l’integrazione dei documenti”, e la possibilità di accordare, anche d’ufficio, la proroga del termine detto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente denunzia l’errore processuale determinato dal fatto che la decisione è intervenuta prima dello spirare del termine concesso per l’integrazione documentale; da qui l’inferenza che nessun effetto preclusivo si sarebbe determinato alla produzione dei documenti richiesti;

ora è vero (in base agli atti di causa) che il provvedimento interlocutorio risulta comunicato al difensore del ricorrente in data 94-2018, ed è quindi vero che la decisione di merito è stata adottata prima della scadenza del termine (dieci giorni) che era stato concesso;

tuttavia è anche vero che il difensore della parte, per quel che risulta dalla motivazione del tribunale, aveva anticipatamente ottemperato al provvedimento interlocutorio, seppur parzialmente, tanto che aveva depositato (per quanto rileva) l’atto della commissione territoriale senza la relata di notifica;

il collegio partenopeo ha rigettato la domanda (in rito) osservando che, attesa la solo parziale ottemperanza all’onere di produzione documentale, non era possibile “verificare la tempestività del ricorso”;

ciò stante, non basta al ricorrente affermare che la decisione è intervenuta prima dello spirare del termine concesso;

anche intendendo la censura come diretta a denunciare che sarebbe stato così impedito l’esercizio dei poteri processuali della parte, resta che la denuncia, come motivo di cassazione, di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali (art. 360 c.p.c., n. 4) non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce – per principio consolidato – solo l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (cfr. tra le moltissime Cass. Sez. U n. 7665-16, Cass. n. 26931-14); cosicchè potrebbe in effetti affermarsi leso il diritto di difesa solo se fosse certo – cosa che il ricorrente non ha provato neppure in questa sede – che la decisione della commissione territoriale era stata in effetti notificata il 24 gennaio 2018 (o in altra data comunque utile a far ritenere tempestiva l’opposizione);

in diverse parole: dinanzi alla decisione di rigetto (rectius, di inammissibilità) dell’opposizione per intempestività, la questione non era (e non è) limitata al profilo del mancato rispetto del termine dilatorio concesso per l’integrazione documentale; la questione attiene giustappunto al fatto se il gravame fosse in effetti tempestivo; solo questo può ottenere che il mancato rispetto del termine dilatorio accordato abbia in effetti vulnerato il diritto di difesa, per essere stato impedito alla parte di fornire la prova della tempestività del ricorso; ma il fatto che neppure in questa sede il ricorrente abbia depositato la copia notificata del provvedimento de quo rende assertivo e insondabile il presupposto della censura, che cioè l’opposizione era tempestiva e che il tribunale abbia impedito al ricorrente di darne prova.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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