Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24838 del 20/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.20/10/2017), n. 24838
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25511/2016 R.G. proposto da:
B.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DE
CRISTOFARO 40, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALIGIURI,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE di BOLOGNA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA SIRTE 55, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
EPIFANIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIOVANNI BOTTAZZOLI e MARIACHIARA BRUNETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 558/2016 della CORTE D’APPELLO dl BOLOGNA,
depositata addì 01/04/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
Fatto
RILEVATO
che:
B.T. ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 558 del dì 01/04/2016 con cui la corte di appello di Bologna ha rigettato il suo appello avverso la reiezione della sua domanda del 28/05/2013 per il risarcimento dei danni patiti per una caduta occorsale il (OMISSIS) mentre, a bordo del proprio motociclo, percorreva una via del Comune di (OMISSIS), caduta che ella aveva ascritto alla presenza di una buca sul manto stradale, non visibile e non segnalata;
resiste con controricorso l’intimato;
è stata formulata proposta di definizione – per inammissibilità in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
non sono depositate memorie ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;
la ricorrente si duole: col primo motivo, di “violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2051 c.c.”, sostenendo essere stata in modo erroneo affermata la sussistenza del caso fortuito nonostante l’evidente affidamento sulla stabilità e la regolarità della superficie legittimamente ingenerato in ogni utente della strada pubblica; col secondo motivo, di “violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1227 c.c.”, lamentando non avere il giudicante valutato quale fosse stato il concorso di colpa della vittima; col terzo motivo, di “violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2043 c.c.”, per non aver la corte territoriale considerato la violazione dell’obbligo generale di nemínem laedere, consistente nell’evitare di presentare strade pubbliche che offrano insidie o trabocchetti; col quarto motivo, di “violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed all’omessa motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie richieste”;
la corte territoriale, peraltro e confermando la valutazione del giudice di primo grado, ha attribuito, espressamente prese in considerazione le condizioni della strada nel punto in cui la caduta si è verificata (a pag. 5 della sentenza), la causa esclusiva del sinistro all’imprudente e disattenta condotta della parte danneggiata;
ora, è noto che, tanto ai sensi dell’art. 2043 che dell’art. 2051 c.c., la responsabilità è comunque esclusa se manchi il nesso causale tra il danno e – nel primo caso – la condotta del danneggiante o – nel secondo – la cosa oggetto di custodia: nesso della cui prova è poi onerato il danneggiato: per tutte, in tema di responsabilità da cose in custodia, ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, v. Cass., ord. 11/03/2011, n. 5910; per tutte, sull’onere della prova gravante sul danneggiato che agisca per responsabilità extracontrattuale, v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 582;
ma la ricostruzione della corte territoriale sulla riconducibilità causale dell’evento in via esclusiva alla condotta incauta della stessa danneggiata impinge in una valutazione di mero fatto (da ultimo, fra innumerevoli, v. Cass. ord. 07/12/2016, n. 25075), sicchè i motivi – oltre ad essere sicuramente inammissibile il quarto nella parte in cui invoca una contraddittorietà della motivazione, ciò che non è più, fin dalla novella del 2012, oggetto di vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c.- tendono a contestare la relativa ricostruzione in fatto;
tanto è però sempre precluso in questa sede, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. U. n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti);
il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità;
peraltro, va dato atto – essendo la ricorrente ammessa a patrocinio a spese dello Stato (delibera – su pos. N. 7669/12 – del 02/11/2016 del competente Consiglio dell’Ordine, in atti versata) dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017