Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24838 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32503-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.R., P.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MERULANA, 76, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

ORECCHIA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4607/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di P.A. e R.R. di avviso di accertamento per Irpef anno 2010 – per il recupero a tassazione di plusvalenza derivante da cessione di terreno edificabile – ha respinto l’appello dell’Ufficio.

La CTR, decidendo nel merito, ha ritenuto che l’Agenzia non avesse ingiustificatamente riconosciuto le spese sostenute e i costi ingenti (consistenti in una transazione giudiziaria e oneri di urbanizzazione e consortili) idonei ad annullare la plusvalenza accertata, oltre ad avere determinato erroneamente il valore iniziale, senza tener conto che la lottizzazione del terreno è avvenuta solo nel 2002 a notevole distanza di tempo rispetto all’acquisto il cui valore è stato assunto come iniziale. Ha pertanto confermato la sentenza di primo grado.

I contribuenti si costituiscono con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso, avendo comunque la notifica raggiunto il suo scopo, ribadendo nel resto la illegittimità della pretesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 e 21, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso dei contribuenti notificato via pec in data 11.4.2016, in quanto tale modalità di notificazione non era ancora consentita nella Regione Lazio per cui è da ritenersi notifica inesistente.

2. Il motivo è fondato.

2.1. La ricorrente Agenzia delle entrate, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ha riportato le controdeduzioni in primo grado – nelle quali in via pregiudiziale era stata eccepita l’inesistenza della notifica via pec – e il motivo di appello, col quale era stata dedotta l’omessa pronuncia della CTP sull’inammissibilità del ricorso, notificato via pec in data 22.4.2016.

2.2. Va sul tema premesso che per quanto riguarda il processo tributario telematico, le relative disposizioni tecniche sono state adottate solo con Decreto Ministeriale 4 agosto 2015, per effetto del quale, in via sperimentale, il processo tributario telematico ha avuto attivazione in primis nelle regioni di Umbria e Toscana con decorrenza dal primo dicembre 2015, mentre, in virtù della successiva normativa regolamentare, per la Regione Lazio, il processo tributario telematico ha avuto attivazione dal 15 febbraio 2017, e quindi in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (22.4.2016). Ne consegue che alla data indicata la notifica a mezzo PEC dell’atto introduttivo del giudizio da parte del difensore del contribuente deve essere intesa quale totalmente priva di effetto, con conseguente definitività dell’atto tributario.

2.3. Le disposizioni tecniche del processo tributario telematico sono state infatti adottate solo con Decreto Ministeriale 4 agosto 2015, per effetto del quale, in via sperimentale, il processo tributario telematico ha avuto attivazione in primis nelle regioni di Umbria e Toscana con decorrenza dal primo dicembre 2015, mentre, in virtù della successiva normativa regolamentare, per la Regione Lazio il processo tributario telematico ha avuto attivazione dal 15 febbraio 2017.

2.4. Va pertanto ribadito che in tema di contenzioso tributario, la notifica effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, all’Amministrazione finanziaria, pervenuta all’Ufficio in data 22.4.2016, in data antecedente alla introduzione nella regione Lazio del processo tributario telematico (avvenuta il 15 aprile 2017), è inesistente e insuscettibile di sanatoria, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, che richiama il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 10 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dal D.M. 4 agosto 2015, art. 16″ (Cass. n. 17941 del 2016).

3. Non può conseguentemente trovare applicazione il principio del raggiungimento dello scopo, come eccepito dai controricorrenti, in quanto l’art. 156 c.p.c. non trova applicazione in ipotesi di inesistenza della notifica; né può invocarsi il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, non ricorrendone nella fattispecie i presupposti, come individuati dalla giurisprudenza, trattandosi di attività (notifica PEC in assenza regolamenti attuativi) priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, e di attività di trasmissione, svolta da un soggetto non dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato (cfr. Sez. U, n. 10817 del 29/04/2008, Sez. 5 -, Sentenza n. 2142 del 25/01/2019).

Va pertanto dato seguito alla giurisprudenza secondo cui nel processo tributario, è inammissibile l’atto notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, (conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile (Cass. n. 15109 del 2018).

4. Conclusivamente va accolto il ricorso poiché in tema di contenzioso tributario, la notifica effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, all’Amministrazione finanziaria, pervenuta all’Ufficio in data 22.4.2016, in data antecedente alla introduzione nella regione Lazio del processo tributario telematico (avvenuta il 15 aprile 2017), è inesistente e insuscettibile di sanatoria.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo dei contribuenti. Vanno compensate le spese dei gradi di merito, in relazione all’andamento processuale della vicenda;

le spese del presente giudizio di legittimità, secondo il principio di soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le spese dei gradi di merito; liquida le spese del presente giudizio in Euro 10.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

 

 

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