Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24838 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 06/11/2020), n.24838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 4749-2012 proposto da:

SAMECARS DI M.A. & C. SAS, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA. POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

GIANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO

FRIGERIO;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHE 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE STATO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

e contro

DIREZIONE CENTRALE AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 101/2010 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 27/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Genova (OMISSIS) con cui determinava nei confronti del contribuente Samecars sas un maggior reddito di impresa, imputando anche ai soci il maggior reddito accertato in relazione alle quote possedute ex art. 5 TUIR, oltre alla applicazione di sanzioni.

A seguito di ricorso del contribuente Samecars sas la Commissione Tributaria Provinciale di Genova confermava l’operato dell’ufficio impositore.

La predetta sentenza, a seguito di appello della società di persone sostanzialmente devolutivo, era confermata dalla Commissione Regionale Della Liguria.

Propone ricorso in Cassazione la Samecars che si affidava ad una serie di motivi così sintetizzabili:

i) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7. Violazione di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

2) Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21. Violazione di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

3) Illegittimità dell’avviso di accertamento per carenza motivazionale nonchè inapplicabilità/illegittimità della L. n. 289 del 2002, art. 2, comma 8, al caso in esame. Violazione di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

4) violazione art. 118 disp att. c.p.c. omessa ed insufficiente motivazione su un punto essenziale ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Si costituiva con controricorso l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.

Presentava memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente, con cui rilevava la non integrità del contraddittorio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevata la nullità dell’intero procedimento per difetto di integrità del contraddittorio fin dal primo grado di giudizio.

Al riguardo deve ricordarsi che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. V, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. V1-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16). Nel caso poichè il ricorso risulta proposto solo dalla società di persone, come desumibile anche dalla concorde ricostruzione dei fatti effettuata sia dal ricorrente che dalla Agenzia, e dall’esame della sentenza di merito, occorreva l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14. Per quello che qui rileva il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass., scz. V, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12Cass. n. 17549 del 02/09/2016), trattandosi di IVA e IRAP.

Poichè nel caso in esame non è in discussione l’unitarietà dell’accertamento che ha coinvolto la società ed i soci, la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, per come desumibile dalla ricostruzione delle vicende processuali considerando che il reddito societario si è automaticamente ribaltato pro quota sui singoli soci per disposizione di legge. La necessità del simultaneus processus tra società di persone e soci è tale per cui: “se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi allo stessa Commissione… altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.”; “se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio”. (così nella già citata sentenza n. 17549/2016). Conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (CTP di Genova) ex art. 383 c.p.c., comma 3, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

E’ ovviamente precluso l’esame dei motivi di ricorso riguardanti il merito del giudizio.

P.Q.M

La Corte rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e rimette alla commissione tributaria di primo grado di Genova.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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