Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24838 del 05/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24838 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14192-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MARVEL SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 166/34/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA del 22/03/2010, depositata il
26/04/2010;

Data pubblicazione: 05/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 14192 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 14192/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Marvel srl.

ORDINANZA
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, avverso la sentenza della
commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania, n. 166/34/10, depositata il 26 aprile 2010, con la quale
essa rigettava l’appello della medesima contro la decisione di
quella provinciale, sicché l’opposizione della società Marvel
srl.,

relativa all’avviso di accertamento, riguardante l’Irpeg,

Irap ed Iva per l’anno d’imposta 2003, veniva ritenuta fondata. In
particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto impositivo non era adeguatamente motivato. Inoltre i costi indicati
erano deducibili perché di pertinenza e competenza, come pure
quelli relativi alle operazioni svolte con Paesi e territori a fiscalità privilegiata. L’intimata non si è costituita, mentre
ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

La Corte
2. Rilevato:
che il ricorso per cassazione appare notificato a tale Giuseppe
Culò, in viale Odorico da Pordenone n. 35 Catania, apparentemente
domiciliatario dell’intimata società, che tuttavia risulta invece
avere la sede sociale in via Passo del Fico S.P. 70/1 in quella
città nell’intestazione della sentenza della CTR impugnata;
ritenuto:
che, dato atto di quanto sopra, occorre verificare se il ricorso sia stato notificato in modo corretto, e pertanto occorre

Oggetto: impugnazione avviso accertamento,

2

acquisire il fascicolo dei gradi di merito agli atti, e pertanto
il processo va rinviato a nuovo ruolo;
P.Q.M.
Rinvia il processo a nuovo ruolo, e manda al elleria di
richiedere la trasmissione del fascicolo attinente ai gradi di me-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 23 ottobre 2013.

rito.

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