Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24837 del 05/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24837 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 27801-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA E BASILICATA – UFFICIO PROVINCIALE, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DI LUNA MARIA IMMACOLATA;

– intimata avverso la sentenza n. 240/3/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 6/10/2010, depositata
il 07/10/2010;

Data pubblicazione: 05/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 27801 sez. MT – ud. 25-09-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza della CTP di Napoli n.333-34-2008 che aveva accolto il ricorso
della parte contribuente Di Luna Maria Immacolata- ed ha così annullato l’avviso di
classamento di una unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di (oltre al resto) ritenere viziato
l’atto di classamento perché fondato su motivazione apparente, non essendo stati
esplicitati gli elementi specifici presi in considerazione né gli argomenti tecnici che
giustifichino i citati mutamenti, ma considerazioni generiche non idonee a consentire
un’efficace difesa da parte del destinatario.
L’Agenzia del territorio ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro
motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il quarto motivo di ricorso (da esaminarsi preliminarmente perché assorbente
rispetto agli altri che precedono e sostanzialmente centrato sulla violazione dell’art.7
della legge n.212/2000) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello
abbia ritenuto inadeguata la motivazione dell’atto di accertamento catastale, senza
avvedersi che nella motivazione erano stati riportati tutti i presupposti giuridici e di
fatto, sicchè poi era bastata la sola enunciazione degli elementi oggettivi della
categoria, della classe e della rendita (calcolate in base alle consistenze desunte dagli
elaborati), appunto perché il classamento è frutto di un mero calcolo di tipo tabellare
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letti gli atti depositati

effettuato secondo criteri e dati censuari predeterminati. Nella sede giudiziale erano
stati poi indicati gli immobili a paragone con i quali il nuovo classa mento era stato
elaborato.
Il ricorso merita di essere rigettato.
Nel caso di specie, come risulta dalla impugnata sentenza, l’avviso dell’Agenzia del

verifica degli attuali classamenti ed all’eventuale assegnazione di nuovi classamenti,
per una serie di fabbricati con classamento non aggiornato ovvero palesemente non
congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche; se ne può
arguire che l’attribuzione di rendita è stata eseguita sulla base delle disposizioni,
fondate sull’estimo comparativo, dettate dai R. D. 13 aprile 1939, n. 652 … e dal

DPR

1 dicembre 1949, n. 1142, nonché ai sensi di quanto previsto dall’ari. 11,

comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge
11 maggio 1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere effettuato il nuovo classamento
tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, delle sue
caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un
dettagliato esame delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali,
nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito
significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane,
riconoscendo però che la motivazione specifica del provvedimento era limitata
all’enunciazione dei meri dati catastali.
Siffatta motivazione (quand’anche fosse stata debitamente dettagliata dalla parte
ricorrente, in ossequio al canone di autosufficienza), apparirebbe comunque
insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del
classamento, come è stato correttamente ritenuto dal giudice di merito.
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla

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Territorio appare conseguente alla richiesta del Comune di Napoli di provvedere alla

parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione
quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare

classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in
questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- la sentenza impugnata non sia meritevole
di cassazione ed il motivo di ricorso manifestamente infondato. Consegue poi anche
l’irrilevanza dell’esame dei restanti motivi di impugnazione, atteso che da sé sola
l’autonoma ratio decidendi esaminata in relazione al motivo che precede risulta
sufficiente e giustificare la decisione giudiziale qui impugnata.
Roma, 10 dicembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente, con atto di data 05.07.2013 ha comunicato di voler
“rinunciare” al ricorso iscritto come introduttivo della presente causa (alla luce
dell’orientamento ormai assunto dalla Suprema Corte sulla questione concernente,
come altre, anche la presente controversia);
ritenuto che l’anzidetta dichiarazione di rinuncia, se pure non risulta notificato alle

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a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato

altre parti del processo a mente del comma 3 dell’art.390 cpc, implica comunque una
dichiarazione di disinteresse all’esame dell’impugnazione proposta con il ricorso per
cassazione, sicché il ricorso deve comunque dichiararsi estinto per sopravvenuta
carenza di interesse,
che le spese di lite non necessitano di regolazione per la mancata costituzione

P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per carenza di interesse. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2013.

della parte intimata,

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