Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24837 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 04/10/2019), n.24837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6906-2018 proposto da:

REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati MUNARI TITO, ZANLUCCHI FRANCESCO, ZANON EZIO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO di B.S.;

– intimato –

avverso il decreto n. 308/2018 Rep. del TRIBUNALE di VICENZA,

depositato il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la regione Veneto proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di B.S., socio accomandatario della Dosak di B.S. & c. s.a.s. a sua volta fallita, chiedendo, per quanto in effetti ancora rileva, che fosse riconosciuto il privilegio ex art. 2752 c.c. al credito di 2.268,15 EUR derivante dall’omesso versamento della tassa automobilistica;

l’adito tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione ritenendo che la classificazione del credito come afferente a un tributo speciale della finanza locale non era autorizzata dalla norma citata, nemmeno in forza di una possibile interpretazione estensiva, non consentita dal carattere tassativo dei privilegi;

per la cassazione del decreto la regione ha proposto ricorso sorretto da due motivi;

la curatela fallimentare non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la ricorrente deduce nell’ordine (i) la violazione e falsa applicazione degli art. 2752 c.c. e art. 12 preleggi, nonchè degli artt. 5,114 e 119 Cost. per avere il tribunale erroneamente escluso, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale dominante, la possibilità di operare un’interpretazione estensiva delle norme sui privilegi; e (ii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 2752 e 2745 c.c., artt. 3 e 24 Cost., per avere inoltre interpretato restrittivamente la prima disposizione con conseguente deviazione rispetto alla funzione economico-sociale della causa di prelazione ivi prevista;

in via subordinata eccepisce (iii) l’incostituzionalità dell’art. 2752 c.c. per contrasto con gli artt. 3,5,24,114 e 119 Cost. e al principio generale di parificazione tra stato e regioni in materia tributaria;

il ricorso, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati per connessione, è manifestamente fondato e tanto assorbe la questione di costituzionalità;

si discute del privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 3, in relazione al credito derivante dall’omesso versamento della tassa automobilistica;

tale norma estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale nonchè dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni;

contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale di Vicenza, è da tempo pacifico che le norme sui privilegi – e in particolare quella in esame – sono suscettibili di interpretazione estensiva;

tanto questa Corte ha affermato poichè il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, sicchè l’espressione “legge per la finanza locale”, contenuta nell’art. 2752 c.c., non va riferita a una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione; ne consegue che il privilegio in questione assiste – si è detto, per esempio – il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dalla L.P. Trento n. 10 del 1998, art. 4, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale (v. Cass. n. 13301-12; Cass. n. 3134-16, Cass. n. 21007-17);

a tale principio è conformata la legge di interpretazione autentica della norma citata: ai sensi del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 13, conv., con modif., in L. 22 dicembre 2011, n. 214, il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende invero effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali;

l’estensione interpretativa del principio non può che valere anche per la comune tassa automobilistica regionale;

ne consegue che il provvedimento del tribunale va cassato e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito riconoscendo il privilegio invocato dall’ente locale;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, riconosce al credito della regione Veneto di cui in motivazione il privilegio previsto dall’art. 2752 c.c., u.c.; condanna il Fallimento alle spese processuali, che liquida, per il giudizio di merito, in 1.200,00 EUR per compensi e, per il giudizio di cassazione, in Euro 1.500,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre in ogni caso agli accessori e al rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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