Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24836 del 20/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.20/10/2017), n. 24836
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23731/2016 R.G. proposto da:
BALI COSTRUZIONI SRL, da considerarsi, in difetto di elezione in
Roma, domiciliato per legge ivi presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE CINNERA
MARTINO;
– ricorrente –
contro
AVIOGAS SICILIA SRL UNIPERSONALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 107/2016 del GIUDICE DI PACE di PATTI,
depositata il 31/03/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
Fatto
CONSIDERATO
che:
la Bali Costruzioni ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 107 del 31/03/2016, con cui il Giudice di pace di Patti ha dichiarato inammissibile per tardività, dopo averla espressamente qualificata opposizione agli atti esecutivi, l’opposizione da essa proposta avverso il precetto per Euro 1.211,15 intimatole dalla Aviogas Sicilia srl unipersonale, basata sulla contestazione del diritto a procedere in via esecutiva per avere essa intimata già pagato la sorta capitale e per l’erronea indicazione di alcune delle voci, quali – secondo la qui gravata sentenza – le competenze di precetto e gli interessi moratori;
l’intimata non espleta attività difensiva in questa sede;
è stata formulata proposta di definizione – per manifesta fondatezza del primo motivo – in camera di consiglio ai sensi del dell’art. 380 bis c.p.c., come sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
tuttavia, la mattina stessa dell’adunanza camerale non partecipata, il difensore del ricorrente deposita atto di rinunzia, datato 12/09/2017, non notificato ad alcuno;
il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;
la rinunzia è rituale, in forza dell’espresso potere in tal senso conferito con la procura speciale in calce al ricorso per cassazione, nonchè tempestiva (alla stregua di Cass. Sez. U. ord. 16/07/2008, n. 19514, poi confermata, tra le molte altre, da: Cass. ord. 07/11/2008, n. 26850; Cass. ord. 28/12/2009, n. 27425; Cass. ord. 03/11/2011, n. 22843; Cass. ord. 07/11/2012, n. 19272; Cass. ord. 24/05/2013, n. 12844; Cass. ord. 10/12/2014, n. 26028; Cass. ord. 25/07/2017, n. 18333);
la mancata notificazione della rinunzia non rileva, vista la carenza di attività difensiva della parte intimata, sicchè neppur vi è luogo a provvedere sulle spese;
la pronuncia di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sul contributo unificato per le impugnazioni (Cass. ord. 30/09/2015, n. 19560), applicabile solo ai casi di reiezione integrale nel merito o in rito di queste.
PQM
dichiara estinto il giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017