Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24836 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. II, 06/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 06/11/2020), n.24836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9675/2016 proposto da:

M.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato VINCENZO

VITALE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Francesca Zanotti, in ROMA, VIA della MELORIA 61;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE D.S.- S. O.N.L.U.S., in persona del Presidente e

legale rappresentante I.V., rappresentata e difesa

dall’Avvocato MINO LIPPOLIS, ed elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv. Giuseppe Matteuzzi, in ROMA, VIA EMILIO FAA’ di

BRUNO 15;

– controricorrente –

contro

C.S., quale custode giudiziario dei beni mobili e

immobili facenti parte del patrimonio della Fondazione C. e

A.d.S. Onlus, rappresentato e difeso dall’Avvocato COSIMO

RUPPI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dall’Avv.

Daniele Ciardo, in ROMA, VIA degli SCIPIONI 267;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 707/2015 della CORTE d’APPELLO di LECCE,

pubblicata il 23/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 17/2012 del 26.1.2012, il Tribunale di Brindisi – Sez. dist. Francavilla Fontana, pronunciando nel giudizio proposto dalla FONDAZIONE D.S.- S. ONLUS, accoglieva la domanda e, per l’effetto, rigettava la richiesta di riconoscimento dell’acquisto della proprietà per usucapione speciale di un fondo rustico con annesso fabbricato, ai sensi dell’art. 1159 bis c.c. e della L. n. 346 del 1976, art. 3, formulata da M.G., compensando integralmente, tra tutte le parti in causa, le spese di lite.

Nel corso del suddetto giudizio si era costituivo altresì il custode giudiziario dei beni della Fondazione, nelle more sottoposti a sequestro preventivo dal Tribunale di Brindisi.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello M.G.. Con il primo motivo l’appellante si doleva che il Tribunale avesse rigettato la sua richiesta di riconoscimento dell’acquisto per intervenuta usucapione, per non avere la convenuta-opposta (attrice in senso sostanziale) fornito piena prova dei fatti allegati, in particolare il possesso quarantennale ininterrotto, pacifico e pubblico. Rilevava che, con riferimento all’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, la normativa richiamata (art. 1159 bis c.c. e L. n. 346 del 1976, art. 3) richiedesse il possesso ininterrotto per 15 e non 40 anni. Contestava, inoltre, che il Giudice di primo grado avesse ritenuto non provato l’animus possidendi facendo leva sull’uso, da parte di taluni dei testi escussi, delle espressioni detenere e detenzione. Con il secondo motivo, la M. si doleva che il Tribunale avesse rigettato l’eccezione di incapacità a testimoniare di L.T., per essere lo stesso cessato dalla carica di presidente della Fondazione, e di inattendibilità dei testi L. e O..

Con sentenza n. 707/2015, depositata in data 23.9.2015, la Corte distrettuale di Lecce rigettava l’appello condannando la M. al rimborso, in favore delle appellate, delle spese del grado di appello.

In particolare, il Giudice di secondo grado riteneva come il Tribunale avesse correttamente rilevato – indipendentemente dal tempo del possesso – l’insussistenza dell’animus possidendi in capo alla M. nonchè al suo dante causa, per avere gli stessi meramente detenuto l’immobile in questione; sicchè la titolarità del diritto era rimasta in capo alla D.S. prima, e alla Fondazione poi.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione M.G. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Resistono la Fondazione D.S.- S. e l’Amministrazione giudiziaria della stessa Fondazione con rispettivi controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta un “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, giacchè la Corte di appello avrebbe trascurato le deposizioni dei numerosi testi i quali, dichiarando che la ricorrente e il suo dante causa avevano posto in essere tutte le attività tipiche dei proprietari (coltivazione dei terreni e loro migliorie) avevano confermato che il possesso della M. si era protratto nel tempo necessario a usucapire.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 23.09.2015) consente (v. Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è alcuna idonea e spcifica indicazione.

1.3. – Peraltro, è principio consolidato che l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui la motivazione (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie, in cui essa risulta analitica, congrua e coerentemente supportata) risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004). Ed è altresì pacifico che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).

1.4. – Orbene, è facile rilevare che la censura (formulata esclusivamente sulla riproposizione del corredo testimoniale, riportato e trascritto nel motivo: da pag. 6 a pag. 27 del presente ricorso) si sostanzia nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso del procedimento, cosi mostrando la ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbiano dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018), giacchè la valutazione del materiale probatorio (in particolare del corredo testimoniale) operata dalla Corte d’appello è sorretta da argomentazioni logiche e coerenti tra loro, con motivazione sufficiente e non contraddittoria.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″. La sentenza viene censurata per non aver esaminato l’atto di citazione in opposizione della L. n. 346 del 1976, ex art. 3, comma 3, proposto dalla Fondazione, considerato che i fatti allegati dalla M. nel ricorso per il riconoscimento della proprietà per intervenuta usucapione, a seguito di possesso ultraquarantennale, non risultavano specificatamente contestati, così che la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere ammesso, in applicazione degli artt. 115,116 e 167 c.p.c., che il possesso della M. era continuo e pacifico e che si era protratto per il tempo necessario a usucapire i terreni in oggetto.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – A prescindere dalla sua mancata specificità (Cass. n. 2051 del 2019), esso non rispetta il principio per cui, se l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, la necessaria esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).

Va inoltre rilevato che il fatto dedotto neppure risulta essere stato oggetto di discussione nel giudizio di appello, non essendo ricompreso nei due motivi di gravame della sentenza di primo grado, spiegati dall’appellante (sentenza impugnata, pagg. 3 e 4). Costituisce, invero, principio giurisprudenziale consolidato che i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità fatti nuovi o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito (Cass. n. 907 del 2018).

3. – Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140,1141,1158 e 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, giacchè la Corte d’Appello avrebbe affermato l’esistenza di un contratto di mezzadria e di affitto senza alcun risconto documentale e sulla base di una deposizione interessata e contraddittoria di un teste, nonostante fosse risultato pacifico dalle altre deposizioni che i terreni, per il tempo necessario all’usucapione, erano stati coltivati dall’attrice e prima dal padre. Infatti, la coltivazione del terreno con la messa a dimora di piante configurerebbe un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà. In questo caso, il convenuto avrebbe dovuto dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene fosse stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass. n. 6944/1999).

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della sola indicazione delle norme pretesamente violate (artt. 1140,11411158 e 2697 c.c.), ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

Valgono, comunque, le considerazioni sopra svolte sub 1.3. e sub 1.4.

4. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle due controricorrenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna, in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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