Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24835 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3800/2010 proposto da:

D.G.B. (OMISSIS), L.P.

(OMISSIS) in proprio e nella qualità di genitori esercenti

la potestà genitoriale sulla minore D.G.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio

dell’avvocato MARIANI LUCIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ALBERTI Fedele, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS) (già Ministero della Pubblica Istruzione) in persona

del Ministro pro tempore ed inoltre DIREZIONE DIDATTICA STATALE –

Ottavo Circolo della Scuola elementare “(OMISSIS)” di (OMISSIS)

in persona del Dirigente Scolastico, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

e contro

DIREZIONE DIDATTICA STATALE – OTTAVO CIRCOLO DON MILANI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 995/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

30.7.09, depositata il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

La corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 4.11.2009, rigettava l’appello proposto da D.B.G. e L. P., anche quali legali rappresentanti della figlia minore D. G.S., avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva rigettato la domanda dei predetti al risarcimento del danno subito dalla minore il (OMISSIS), mentre si trovava all’interno della scuola elementare in Salerno. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie si era formato il giudicato sul punto che si trattava di autolesione dell’allieva per urto accidentale con un compagno; che risultava accertato che il fatto si verifica mentre gli alunni si recavano in bagno e che in quel momento la sorveglianza era assidua ed attenta ed effettuata da un’insegnate in classe, una all’esterno insieme ad un bidello, per cui andava esclusa nella fattispecie la responsabilità contrattuale della p.a., vertendosi in ipotesi di caso fortuito.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori.

Resiste con controricorso il Ministero intimato.

2.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., in relazione all’art. 2967 c.c. e art. 184 c.p.c., lamentando che, una volta inquadrata la responsabilità nell’ambito contrattuale, competeva alla p.a. fornire la prova che il fatto non era imputabile nè alla scuola nè all’insegnante; che tale prova del caso fortuito non era stata fornita dalla amministrazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’insufficiente e contraddittoria motivazione per erronea valutazione delle risultanze probatorie relativamente a fatto controverso e decisivo per il giudizio.

3. I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Il primo motivo è manifestamente infondato ed il secondo è inammissibile.

Trattandosi di danno autoprocuratosi (la corte di appello ha ritenuto che sul punto dell’autolesione si era verificato il giudicato e ciò non è stato impugnato), va escluso che alla fattispecie si possa applicare il disposto dell’art. 2048 c.c., comma 2, che prevede una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante per i danni cagionati da fatto illecito degli allievi, ma trattandosi di incidente avvenuto durante il tempo di affidamento dell’alunno alla struttura scolastica, alla responsabilità contrattuale della scuola (cfr. Cass. S.U. 9346/02). Questa Corte ha, infatti ritenuto che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ. (Cass. n. 24456/05). Dal punto di vista dell’onere probatorio, ciò comporta che mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all’insegnante (cfr. Cass. n. 24456/05; Cass. 8067/07).

Sennonchè nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, rilevando che nella fattispecie risultava provato che il fatto si era realizzato per caso fortuito, in quanto la sorveglianza di ben 2 insegnanti e di un bidello nelle circostanze di causa era assidua ed oculata e che l’incidente si verificò per causa fortuita, sottratta al controllo degli addetti alla sorveglianza.

4. Diversa questione è se la corte territoriale abbia fatto corretta valutazione del materiale probatorio. A tal fine va premesso che la valutazione delle prove compete al giudice di merito, residuando alla corte in sede di sindacato di legittimità solo la possibilità di accertare eventuali vizi motivazionali nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Tale vizio motivazionale è appunto censurato con il secondo motivo di ricorso.

Sennonchè esso è inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.

Qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata o insufficiente valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del et., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 28/06/2006, n. 14973; Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

Nella fattispecie non risulta trascritto il contenuto delle risultanze processuali che si assumono erroneamente o insufficientemente valutate”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano superati dalle osservazioni mosse dai ricorrenti con la memoria;

che conseguentemente va rigettato il ricorso;

Che permangono i giusti motivi individuati dal giudice di appello per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c..

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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