Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24835 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.20/10/2017),  n. 24835

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23591/2016 R.G. proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Direttore Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito,

giusta delega conferita dal Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, VIA CESARE BECCARIA n. 29, rappresentato e

difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avvocati ANTONIETTA

CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA RODI n. 32,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO, da sè medesima

rappresentata e difesa;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1207/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 20/04/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’INPS ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1207 del 20/04/2016, in causa iscritta al n. 5792/15 r.g., con cui il Tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta da T.A. contro il provvedimento con cui il g.e., aveva definito l’espropriazione presso terzi – iscritta al n. 7505/12 r.g.e. – intrapresa da quella nei suoi confronti, liberando nel contempo le somme pignorate, per avere riconosciuto la fondatezza delle contestazioni di esso debitore in sede meramente esecutiva, basate sulla negata legittimità dell’autoliquidazione in precetto di spese e competenze successive al pagamento per il resto da parte dell’intimato INPS;

è stata formulata proposta di definizione – per manifesta fondatezza del secondo motivo – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

in questa sede l’intimata ritiene di svolgere attività difensiva mediante deposito di una “memoria di costituzione” datata 04/07/2017 e che non consta essere stata notificata a controparte, nè preceduta da controricorso a sua volta notificato;

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto redigersi motivazione in forma semplificata;

in primo luogo, va dichiarata inammissibile la “memoria di costituzione” dell’intimata e quindi non esaminabile il suo contenuto (neppure ivi prospettandosi questioni altrimenti rilevabili di ufficio diverse da quelle di cui appresso): nel giudizio di Cassazione il contraddittorio si instaura – ed al contempo si tutela – mercè la notifica alla controparte di un controricorso (tra le altre: Cass. 03/04/1987, n. 3218; Cass. ord. 30/09/2015, n. 19570), per di più entro il termine rigorosamente stabilito dall’art. 370 c.p.c., il quale, nella specie e per essere stato notificato il ricorso il 13-19/10/2016, è inesorabilmente elasso lunedì 28/11/2017; nè può giovarsi l’intimata di interpretazioni di tutela del diritto di difesa della parte intimata indotte dall’entrata in vigore della riforma di cui alla richiamata L. n. 197 del 2016, visto che comunque, essendo questa entrata in vigore quando ancora ella avrebbe avuto la possibilità di ottemperare al disposto dell’art. 370 c.p.c., sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, quand’anche tardivamente, per potere poi ancora interloquire in vista dell’adunanza camerale non partecipata con la memoria prevista dall’art. 380-bis c.p.c. (a contrario: Cass. ord. 24/05/2017, n. 13093);

ciò posto, degli altri motivi di ricorso (il primo, di “violazione degli artt. 616,617 e 618 c.p.c.”; il terzo, di “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.”; il quarto, di “violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4”) ritiene il Collegio superflua la puntuale illustrazione per avere tra quelli priorità logica il secondo (di “violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 93,409,617,618 e 618 bis, c.p.c.”), il quale è manifestamente fondato;

infatti, l’opposizione agli atti esecutivi del creditore che ha azionato, quale difensore distrattario delle spese di lite tale riconosciuto in un titolo per crediti di lavoro, non è disciplinata dal rito del lavoro, non condividendo il suo credito la natura di quello oggetto del titolo e, pertanto, è soggetta al rito ordinario (Cass. nn. 24691/2010, 17134/2005, 11804/2007); sicchè essa va introdotta con atto di citazione e non con ricorso e, così, è tempestivamente proposta – e quindi ammissibile – solo in caso di notifica del relativo atto introduttivo entro il termine a tale scopo fissato all’esito della fase sommaria dell’opposizione stessa (Cass. nn. 19264/2012e 1152/2011);

tanto non è avvenuto nella specie, visto che erroneamente l’opponente T. ha introdotto l’opposizione con ricorso al giudice (e per di più, quanto alla fase di merito, con una non ammessa rinnovazione oltre il termine già una prima volta a tale fine fissato): invero, dopo la pronuncia dell’ordinanza in data 16/12/2014 con fissazione del termine, l’opponente T. depositò il ricorso in opposizione il 05/01/2015, sicchè esso fu notificato, in uno al pedissequo decreto di fissazione di udienza, soltanto il 30/03/2015; ed analogamente, per la fase di merito, all’esito dell’udienza del 21/05/2015, fissato il termine in sessanta giorni, è stato poi solo depositato il ricorso in data 16/07/2015, mentre la notifica di esso, con il pedissequo decreto, si è avuta soltanto in data 08/02/2016;

pertanto, l’unica rituale introduzione dell’opposizione, per la cui individuazione occorre fare riferimento alla data della notifica, si è avuta in tempo assai successivo alla scadenza del termine perentorio per la sua proposizione, sicchè l’opposizione andava dichiarata da subito inammissibile per insanabile tardività della sua proposizione: in mancanza di tanto, la qui gravata sentenza è allora nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (in tali espressi sensi: Cass. ord. 10/05/2017, n. 11415; Cass. ord. 13/04/2017, n. 9654);

nè giova all’intimata il precedente di Cass. ord. 1227/17, che non sancisce espressamente che alla fattispecie in esame andasse applicato il rito del lavoro, ma si limita a precisare – tanto da accogliere il motivo dell’anche in quel caso ricorrente INPS, relativo alla non rinnovabilità del termine di notificazione – che anche quando andasse applicato il rito del lavoro l’opposizione andrebbe introdotta con ricorso, concentrandosi sul fatto che il relativo termine non è mai prorogabile, ma non affronta ex professo la diversa e preliminare questione – che resta così evidentemente impregiudicata – di quale rito debba seguire la controversia del distrattario di spese di processo esecutivo fondato su titolo disciplinato dal rito del lavoro (che, in questa sede, è invece compiutamente analizzata nei sensi appena indicati);

va, così, accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti: la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando inammissibile per tardività l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte qui intimata;

per le spese del giudizio di merito e per quelle del giudizio di cassazione si provvede, in base al principio della soccombenza, come in dispositivo.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Angela T.; condanna l’intimata al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 630,00, ed al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.500,00, oltre rimborso del contributo unificato ed Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori come per legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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