Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24835 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. II, 06/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 06/11/2020), n.24835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1785/2018 proposto da:

F.M., F.L., F.C.,

F.A., S.A., FE.AR., e F.R., in

proprio e quanto a F.M., C., L., A.,

Ar. e R. quali eredi di D.G., tutti rappresentati e

difesi dagli Avvocati ANTONIA INGROSSO, e GIUSEPPE LANZALONE, ed

elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 384/2017 della CORTE d’APPELLO di POTENZA,

pubblicato il 7/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso alla Corte d’Appello di Potenza del 23.9.2015, D.G., F.A., FE.AR., F.C., F.L., F.M., F.R., S.A. chiedevano la liquidazione dell’indennizzo per l’eccessiva durata di un processo penale, allegando un ritardo di 7 anni nella sua definizione e reclamando l’importo massimo di Euro 1.500,00 previsto dalla legge Pinto per ogni anno di ritardo.

Con decreto del 14.10.2015 il Consigliere designato all’esame del ricorso dichiarava il superamento del termine di ragionevole durata del processo presupposto nella misura di 7 anni e liquidava l’indennizzo in complessivi Euro 4.900,00 per ciascun ricorrente.

I ricorrenti proponevano opposizione contestando la quantificazione del danno, ma l’opposizione era dichiarata inammissibile dalla Corte d’Appello di Potenza con decreto n. 85/2016.

A seguito dell’annullamento del provvedimento disposta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 666/2017, i ricorrenti riassumevano l’opposizione e la Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, con decreto n. 384/2017, depositato in data 7.11.2017, la accoglieva parzialmente, liquidando in favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 6.240,00, oltre alle spese di lite, compensate per la metà.

Nel corso del giudizio decedeva ab intestato D.G., lasciando quali eredi i figli F.C., M., L. e A. per la quota di 2/10 ciascuno e i nipoti Fe.Ar. e R. (in rappresentazione del padre premorto F.V.) per la quota di 1/10 ciascuno.

Avverso detto decreto F.M., L., C., A., Ar. e R., in proprio e quali eredi di D.G., nonchè S.A. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i riorrenti lamentano la “Violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1, vigente all’epoca della domanda: art. 360 c.p.c., n. 3”, là dove la Corte di appello, con il decreto impugnato, ha stabilito l’ammontare dell’indennizzo in Euro 800,00 per i primi tre anni di ritardo ed ha applicato “l’ammontare massimo previsto dalla L. n. 98 del 2001, art. 2 bis, comma 1, pari al 20 per cento per gli anni successivi al terzo, riconoscendo agli istanti in relazione ai quattro anni successivi al terzo la somma di Euro 960,00”.

2. – Il motivo è fondato.

2.1. – Secondo la Corte d’Appello di Potenza nella fattispecie non ricorrevano “i presupposti per aumentare l’indennizzo nella misura richiesta di Euro 1.500,00 all’anno, dal momento che l’importo liquidato (in Euro 800,00 per i primi tre anni di ritardo e in Euro 960,00 per i quattro anni successivi al terzo, corrispondente all’incremento massimo previsto dall’art. 2 bis, comma 1 della Legge citata, pari al 20% per gli anni successivi al terzo), corrispondeva a quello massimo liquidabile ai sensi della suddetta legge, nella disciplina vigente all’epoca in cui era proposto il ricorso, trovando applicazione il principio generale del tempus regit actum.

In questo modo la Corte territoriale è incorsa nella violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1, che alla data di proposizione del ricorso (23.9.2015) era quello introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012. Così erroneamente la Corte distrettuale ha fatto applicazione della modifica introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 2 bis, (che sarebbe entrata in vigore dall’1.1.2016, ai sensi dell’art. 1, comma 999, non ancora vigente all’epoca della domanda) che prevede che “il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a Euro 400 e non superiore a Euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”.

2.2. – E’ bensì vero che questa Corte ha anche osservato come la regolamentazione introdotta dalla citata L. 28 dicembre 2015, n. 208, abbia natura di diritto sostanziale, che conforma il potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell’art. 2056 c.c., in forma di jus superveniens costituente parametro normativo dei valori di aestimatio dell’indennizzo. Per cui, non avendo la L. n. 208 del 2015, dettato al riguardo un regime transitorio derogante alla regola generale dell’irretroattività della legge, posta dall’art. 11 preleggi, comma 1, legittimamente il giudice di merito può farne applicazione.

Tuttavia, poichè le norme in esame sono entrate in vigore il 10 gennaio 2016, esse ben possono essere applicate riguardo a domande di equa riparazione proposte dopo tale data, ancorchè relative ad indennizzi di irragionevole durata preesistenti (Cass. n. 4974 del 2020; Cass. n. 25837 del 2019), ma non a domande proposte prima di siffatta data, come nella fattispecie.

3. – E’ assorbito il secondo motivo, con cui i ricorrenti deducono una “Omessa pronuncia: nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, sulla richiesta di liquidazione delle spese e dei compensi secondo tariffa.

4. – Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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