Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24834 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 09/10/2018), n.24834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16832-2013 proposto da:

L.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. FERRARI, 12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO SMEDILE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CONCETTA LAMACCHIA

GUERRA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CAT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

VALFREDO NICOLETTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 708/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/07/2012 R.G.N. 242/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L.L. con un primo ricorso, denunciando di essere stato demansionato a decorrere dal 2001 – essendo stato prima adibito a mansioni di gestione e coordinamento di parcheggio in luogo di quelle di autista per le quali era stato assunto e poi privato di ogni concreto incarico – chiese la condanna della datrice di lavoro C.A.T. s.p.a. al risarcimento di tutti danni subiti, anche di natura morale e professionale. Con un secondo ricorso, poi, impugnò il licenziamento intimatogli il 19.11.2004 per aver prestato attività lavorativa in favore di terzi durante un periodo di assenza per malattia e chiese di essere reintegrato nel posto di lavoro e la condanna della datrice di lavoro a risarcimento del danno.

2. Il Tribunale di Massa, riuniti i ricorsi, li respinse.

3. La Corte di appello di Genova investita del gravame da parte del L. ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo provata la giusta causa di licenziamento.

4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso L.L. affidato a due motivi cui resiste con controricorso la C.A.T. s.p.a. che deposita anche memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e/o la motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per violazione dei principi generali in materia di tutela del lavoro dipendente. La distorta rappresentazione della vicenda con ragioni insufficienti e/o inficiate da contraddittorietà logico giuridica. La violazione degli artt. 1175 e 1218 c.c. con riguardo all’esecuzione secondo buonafede del contratto. Sostiene infatti che la sentenza, ignorando il petitum e trascurando di accertare la verità dei fatti narrati e il comportamento contrattuale tenuto dalla società datrice, ha omesso di accertare le reali mansioni alle quali era stato adibito il L. e di verificare i punti di contatto tra le mansioni descritte nel profilo numero 178 attribuitogli e le sporadiche attività svolte durante la malattia. Deduce che contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello si trattava di compiti che in nulla erano coincidenti. Evidenzia che la motivazione della sentenza di appello si poneva su un piano diverso rispetto a quella di primo grado che aveva ritenuto addirittura simulata la malattia.

6. La censura, nella sua articolata quanto confusa esposizione è inammissibile. Nel denunciare una contraddittorietà ed una insufficienza della motivazione, addirittura ritenuta apparente per taluni aspetti, in realtà intende sollecitare la Corte di legittimità ad un nuovo esame delle circostanze di fatto allegate al ricorso e ricostruite dalla sentenza impugnata con coerenza logica ed aderenza alle emergenze istruttorie. Il giudice di appello, dopo aver dato atto del fatto che il capo della sentenza di primo grado che aveva escluso il demansionamento e conseguentemente negato il risarcimento non era stato impugnato dal lavoratore, ha poi preso in esame i fatti contestati al lavoratore, consistiti nell’essere stato sorpreso a lavorare durante un periodo di assenza per malattia, ha tenuto conto delle obiezioni mosse in giudizio circa la compatibilità dell’attività extralavorativa con lo stato di malattia ed ha chiarito che nessun rilievo poteva essere attribuito alla autorizzazione concessa per lo svolgimento di attività al di fuori dell’orario di lavoro atteso che, nella specie, si era trattato invece di attività svolta al posto di quella da rendere in relazione al suo contratto di lavoro. Si tratta di motivazione che, pur nella dovuta sintesi, espone un percorso logico aderente sia alle censure formulate che ai fatti allegati e provati in giudizio senza trascurare alcuna circostanza decisiva. Con la censura invece si ripercorre l’intera vicenda sottoposta all’esame del giudice di merito proponendone una diversa ricostruzione senza che però emergano quei profili di incoerenza ed illogicità o risultino trascurati punti decisivi che se presi in esame avrebbero determinato un esito diverso del giudizio (cfr. Cass. 31/07/2013 n.18368).

7. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata l’omessa valutazione della natura della malattia ed è dedotta l’errata applicazione dell’art. 2087 c.c.. La mancata applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 5 e la distorta rappresentazione della vicenda. Inoltre, con violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. si duole del fatto che il giudice di appello non avrebbe indicato in base a quali principi giurisprudenziali sarebbe pervenuto al rigetto del gravame. Sostiene che la Corte di merito avrebbe fondato il suo convincimento sulle risultanze degli accertamenti investigativi disposti dal datore di lavoro e su una pretesa identità tra compiti assegnati e mansioni extralavorative svolte senza considerare che gli stessi medici curanti del lavoratore lo avevano sollecitato a tenersi impegnato al di fuori dell’ambito aziendale per contrastare la depressione ansioso reattiva da cui era affetto e che era stata causata dal progressivo demansionamento a cui il lavoratore era stato assoggettato. Anche per tale aspetto, pertanto, la condotta del lavoratore non era in alcun modo censurabile.

8. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata. E’ inammissibile laddove ancora una volta pretende dal Collegio un nuovo e diverso esame delle emergenze istruttorie che a questa Corte non è consentito. E’ infondato poichè ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. (come novellati entrambi dalla L. n. 69 del 2009) si ha nullità della sentenza ove nella motivazione manchi l’esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero ancora una volta manchi o sia estremamente concisa l’esposizione delle ragioni giuridiche della decisione sicchè ne sia impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (cfr. tra le tante Cass. 18/04/2017 n. 9745 e 22/06/2015n. 12864). Non è evidentemente questo il caso della sentenza in esame che ricostruisce la fattispecie ed espone le ragioni per le quali ritiene di non poter accogliere la domanda avanzata dal lavoratore.

9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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