Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24834 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 04/10/2019), n.24834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10680-2018 proposto da:

A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GOTI MASSIMO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1008/2017 della CORTE D’APPELLO di 1l’,CCE,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con la pronuncia depositata il 2/10/2017, la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della medesima città, reiettiva delle domande di protezione internazionale ed umanitaria, proposta da A.O., rilevando, quanto alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria (unica forma richiesta nel giudizio di secondo grado), che lo straniero, per quanto dallo stesso dichiarato, aveva deciso di lasciare il Paese di origine, il Bangladesh, per motivi economici nè erano state fatte valere ragioni di particolare vulnerabilità; che anche sul piano oggettivo, la presenza di disordini e le riscontrate violazioni dei diritti umani non giungevano ad un profilo alto, tale da configurare un motivo umanitario ostativo al rientro dello straniero nel Paese di origine.

Ricorre con due motivi A.O.; il Ministero non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Col primo motivo, il ricorrente denuncia la “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Bangladesh e dell’omessa attività istruttoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5”.

La parte si duole della reiezione delle domande di protezione internazionale fatte valere, della mancata considerazione della violazione dei diritti umani e della minaccia terroristica e l’alto rischio per le persone nella regione di provenienza.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente richiama le norme dettate in materia di protezione internazionale, status di rifugiato e domanda di protezione sussidiaria, mentre per quanto specificamente individuato dalla Corte d’appello, il gravame riguardava la sola protezione umanitaria.

La Corte del merito ha infatti specificamente evidenziato che l’oggetto dei motivi di reclamo “è dato solo dal mancato riconoscimento dei requisiti per la concessione della protezione internazionale umanitaria” e che l’appellante aveva fondato il gravame ” sul mero richiamo dei requisiti in presenza dei quali è consentito il riconoscimento della protezione umanitaria, senza alcun riferimento a condizioni personali o alla sussistenza, nel caso specifico, dei gravi motivi che la renderebbero possibile”.

Anche il profilo del vizio motivazionale è rivolto a far valere la sussistenza delle condizioni di protezione internazionale.

Ne consegue la non congruenza del motivo con quanto ritenuto dalla Corte d’appello devoluto in secondo grado.

Col secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del vizio di omessa motivazione in relazione alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari; sostiene del tutto genericamente di avere raggiunto una significativa integrazione in Italia (allegazione di cui la parte non deduce che la stessa fosse stata fatta valere nel giudizio di merito) e che incontrerebbe difficoltà economiche e materiali ove dovesse rientrare nel Paese di origine.

Il motivo è inammissibile per genericità, sia ove si aderisca all’interpretazione data dalla pronuncia 4890/2019 sia a ritenere l’applicazione immediata della normativa di cui al D.L. n. 113 del 2018.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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