Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24833 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.20/10/2017),  n. 24833

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22319/2016 R.G. proposto da:

B.M., da considerarsi, in difetto di elezione in Roma,

domiciliata per legge ivi presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA MARCUCCETTI;

– ricorrente –

contro

S.E.Pi. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 233/2016 del TRIBUNALE di PISA, depositata il

18/02/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

B.M. ricorre, affidandosi a due motivi e con atto spedito per la notifica non prima del 19/09/2016, per la cassazione della sentenza n. 233 del 18/02/2016 del Tribunale di Pisa, con cui è stato respinto il suo appello avverso la reiezione della sua opposizione avverso la “ingiunzione di pagamento in funzione di precetto” notificatale dalla S.E.Pi. spa per Euro 12.107,97 ed avente ad oggetto sanzioni ad infrazioni al codice della strada commesse tra (OMISSIS);

non espleta attività difensiva in questa sede l’intimata;

è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modif. dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

non sono depositate memorie ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis;

considerato che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

la ricorrente si duole: col primo motivo, di “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione artt. 2934 e 2943 c.c. e L. n. 689 del 1981, art. 28in relazione all’efficacia dell’atto interruttivo della prescrizione”; col secondo motivo, di “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione R.D. n. 639 del 1910, art. 3,L. n. 689 del 1981, art. 28, art. 209 C.d.S. in relazione all’asserito carattere “definitivo” della precedente ingiunzione non immediatamente opposta”;

tuttavia, i motivi (benchè relativi a questioni cui apparivano pertinenti i principi enunziati, rispettivamente, da Cass. Sez. U. 24822/15 e da Cass. Sez. U. 23397/16) non possono essere neppure presi in considerazione, dovendo il ricorso definirsi irrimediabilmente tardivo, in rapporto all’espressa qualificazione, data dal giudice dell’appello, dell’azione come opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1 (v. sentenza gravata, pag. 4, quarto periodo, oltre a quanto si ricava dalla intera impostazione del decisum): ciò che sottrae la controversia alla sospensione feriale dei termini, tanto essendo previsto pure per l’opposizione a precetto (per limitarsi, tra le più recenti, all’affermazione del principio ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, pure con riguardo alle opposizioni a precetto: Cass. ord. 22 ottobre 2014, n. 22484; tra innumerevoli altre: Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10, 20745/09, ordd. n. 9997/10, 7072/15, 19264/15, 6808/16 e 3670/17);

pertanto, nella specie è stato violato il termine ex art. 325 c.p.c., essendo decorsi più di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza qui gravata (18/02/2016) e la notifica del ricorso per cassazione (19/09/2016);

in merito, il c.d. principio dell’apparenza (tra molte: Cass. 08/03/2017, n. 5810; Cass. 05/05/2016, n. 8958; Cass. 05/04/2016, n. 6563; Cass. 20/11/2015, n. 23829; Cass. 18/06/2015, ove richiami e riferimenti alla giurisprudenza anche risalente; Cass. ord. 02/03/2012, n. 3338, resa ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1) si applica anche agli effetti del regime della sospensione feriale, indipendentemente dalla correttezza della qualificazione del giudice della sentenza da impugnare, dovendo l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale essere proposta, in applicazione di quello, nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, le cui determinazioni sul punto assumono, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione, funzione enunciativa della natura della vertenza così da assicurare il massimo grado di certezza al regime dei termini di impugnazione (con principio affermato ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1: Cass. ord. 15/10/2010, n. 21363);

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per tardività, ma non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto l’intimata attività difensiva;

peraltro, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari i a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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