Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24833 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 09/10/2018), n.24833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12928-2013 proposto da:

L.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G.FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato DINO VALENZA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO DI TEODORO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MERIDIANA FLY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio degli avvocati MARCELLO DE LUCA TAMAJO,

ANTONIO ARMENTANO, CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresentano e

difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MERIDIANA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 208/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI depositata il 04/06/2012. r.g.n.

389/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto l’appello proposto da Meridiana Fly e Meridiana s.p.a. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, ha rigettato la domanda proposta da L.C. con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c..

2. La Corte di merito ha rilevato che sia la L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. f) che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 prevedevano per le assunzioni a termine effettuate da società esercenti linee aeree una disciplina speciale che le esonerava dall’onere di provare la ragione dell’assunzione che risultava condizionata solo al rispetto della percentuale di contingentamento fissata, salvo deroga, al 15%.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso L.C. affidato ad un unico motivo al quale resiste Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly s.p.a.) con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed in violazione degli artt. 325 e 327 c.p.c. oltre che in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. Sostiene il ricorrente che il ricorso di appello non sarebbe mai stato notificato al procuratore della parte appellata costituito in primo grado sicchè questa non era stata posta in condizione di difendersi. Evidenzia che alla data di deposito del ricorso in appello, il 10.11.2011, l’avvocato presso il quale il lavoratore aveva eletto domicilio si era spostato da (OMISSIS) ed aveva dato comunicazione di tale modifica al Consiglio dell’ordine il quale, il giorno stesso, aveva provveduto ad annotarla (il 7.7.2011). Sostiene conseguentemente che la società era tenuta a notificare l’atto di appello presso il domiciliatario all’indirizzo effettivo e quale risultante dall’albo professionale, previa verifica dello stesso. Conseguentemente ritiene che la notifica dell’impugnazione era inesistente e che decorso il termine prescritto dall’art. 327 c.p.c. nessuna sanatoria era possibile. Per l’effetto la sentenza d’appello, pronunciata in un giudizio in cui il contraddittorio non si era ritualmente instaurato, era nulla e la sentenza di primo grado era passata in giudicato.

5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

5.1. Occorre premettere in fatto che, come riferito e documentato dal controricorrente, e come risulta dall’esame degli atti consentito in considerazione della natura della censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la notifica dell’atto di appello è stata eseguita a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno che risulta inviata al domicilio eletto dal L.. Il plico giunto a destinazione non è stato consegnato in quanto, come attestato nell’avviso di ricevimento dell’atto, il destinatario era temporaneamente assente. Ed infatti avviso risulta essere stato immesso nella cassetta della corrispondenza dello stabile ed il plico è stato depositato presso l’ufficio postale ed è stata inviata la raccomandata informativa all’indirizzo del destinatario assente.

5.2. Nella notificazione a mezzo posta, l’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in sua vece, per temporanea assenza del primo e mancanza, inidoneità o assenza dei secondi, ha l’obbligo, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8 di rilasciare al notificando l’avviso di deposito del piego presso l’ufficio postale e di provvedere, effettuato tale deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che deve contenere la menzione delle formalità eseguite, del deposito e dei motivi che le hanno determinate, e, infine, alla restituzione del piego e dell’avviso al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza. La notificazione secondo tali formalità postula il previo accertamento sia della temporanea assenza del destinatario sia della mancanza o dell’ assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego. Ove risulti attestata la sussistenza di tali presupposti si intendono realizzate le condizioni di legge e l’atto raggiunge il suo scopo.

Al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l’ipotesi in cui l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato (cfr. Cass. 25/02/2004 n. 3737 e, recentemente Cass. 13/06/2018 n. 15374).

Quanto poi alla necessità di verificare che non vi fossero state modificazioni del domicilio eletto in primo grado osserva il Collegio che “ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, l’impugnazione, non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall’elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata sia presso il procuratore costituito nel giudizio “a quo”, sia nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata per quel giudizio, con facoltà per l’impugnante di eseguire la notificazione nell’uno o nell’altro dei tre luoghi indicati. L’elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di primo grado, ove non revocata, mantiene la sua efficacia anche per il successivo grado, con conseguente validità della notifica del ricorso per cassazione eseguita nel domicilio oggetto di tale elezione” (cfr. Cass. 02/07/2009 n. 15523 e 07/02/2018n. 2908) tenuto conto altresì del fatto che, compiuti tutti gli adempimento con l’inserimento dell’avviso nella cassetta postale del destinatario all’indirizzo indicato in primo grado permaneva un collegamento tra il procuratore e quel recapito di tal che non era necessario, nè pensabile, che la parte fosse tenuta a svolgere ulteriori accertamenti (argomento ex Cass. 16/04/2018 n. 9315).

6. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie, oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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