Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24832 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 28/09/2017, dep.20/10/2017),  n. 24832

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 12744-2016 proposto da:

NUOVA FMI GROUP SRL, in persona del legale rappresentate,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE PARIOLI 91, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLA COCCANARI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TIZIANA PENNINO;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

NUOVA FMI GROUP SRL, in persona del legale rappresentate,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE PARIOLI 91, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLA COCCANARI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TIZIANA PENNINO;

– controricorrente al ricorso incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 6521/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 23/11/2015 e notificata il 16/3/2016, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro spa e respinto l’appello incidentale della Nuova FMI Group srl, ha compensato le spese del primo grado del giudizio e ha condannato Nuova FMI Group alle spese del secondo grado di giudizio.

Nello specifico, la Corte capitolina ha respinto il motivo dell’appello principale della BNL inteso a far valere il difetto di legittimazione; ha accolto la doglianza sulle spese, ritenendo che l’intervenuta revoca in corso di causa del finanziamento, e conseguentemente la cessazione della materia del contendere, ne imponevano la compensazione.

Ha respinto l’appello incidentale, rilevando che la revoca del beneficio, qualunque ne fosse stato il motivo, precludeva in radice l’erogazione della somma da parte della banca concessionaria, erogazione effettuata comunque per conto della P.A.

Ha regolato le spese del secondo grado secondo il principio della soccombenza prevalente, addebitandole per il 70% alla Nuova F.M.I.

Ricorre avverso detta pronuncia la Nuova F.M.I. Group srl, sulla base di tre motivi.

La BNL si difende con controricorso ed avanza ricorso incidentale condizionato su tre motivi.

La Nuova F.M.I. Group ha depositato controricorso a ricorso incidentale, nonchè memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo e col secondo motivo del ricorso principale, la Nuova F.M.I. Group si duole del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non consentire in alcun modo la sentenza impugnata di comprendere le premesse in fatto ed in diritto della decisione, e per l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che quando il Giudice di primo grado ha pronunciato la sentenza non era stato emesso alcun decreto di revoca del finanziamento, decreto intervenuto solo sei mesi dopo la sentenza del Tribunale e comunque non ancora definitivo, perchè pendente il ricorso al Presidente della Repubblica.

Va premesso che nel caso si applica l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); da ciò conseguendo che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così la pronuncia Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

E, come ritenuto nella pronuncia citata e nelle successive pronunce rese a sezione semplice, 21257/2014 e 23828/2015, S.U. 8053/2014, il sindacato di legittimità resta circoscritto nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza in sè della motivazione, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali(nelle ipotesi quindi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” di motivazione).

Ciò posto, si deve rilevare che il primo motivo, fatto valere con il mero richiamo del tutto generico a precedenti di legittimità e già per questo inammissibile, è in ogni caso manifestamente infondato, visto che la Corte del merito ha sia pure succintamente dato conto della ragione della reiezione dell’appello incidentale e dell’accoglimento del motivo sulle spese dell’appellante principale. Il secondo mezzo presenta profili di inammissibilità.

La ricorrente si duole della conferma della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, resa dal Tribunale, sostenendo che la Corte del merito ha così opinato, per avere omesso di esaminare il fatto decisivo che in primo grado vi era stato l’avvio del procedimento di revoca, ma non il decreto relativo, sostanzialmente ritenendo il fatto non vero della revoca, che, tra l’altro non poteva ritenersi definitiva, in pendenza del ricorso innanzi al Presidente della Repubblica.

Ora, è bene ricordare che BNL, appellante principale, aveva fatto valere il proprio difetto di legittimazione e chiesto la sola riforma del capo sulle spese della sentenza di primo grado, mentre la nuova FMI aveva chiesto la riforma del capo di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo “il ripristino del decreto ingiuntivo…” con condanna della BNL alle somme di cui al decreto ingiuntivo e risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

Alla Corte d’appello, che ha respinto il motivo d’appello principale sulla legittimazione della BNL e l’appello incidentale sul merito della Nuova FMI, non residuava altro che la decisione sull’appello principale in punto spese di primo grado (anche se trattato in maniera non del tutto logica prima dell’esame dell’incidentale), che ha accolto, rilevando che la revoca del finanziamento, avvenuta in pendenza di giudizio (non si è riferita peraltro specificamente al primo grado di giudizio) e la cessazione della materia del contendere che “allo stato attuale incontrovertibilmente esiste”, ne giustificavano la compensazione. Sostanzialmente, a ben scrutinare la motivazione resa, la conferma della declaratoria di cessazione della materia del contendere (sulla non emettibilità di tale tipo di pronuncia, peraltro, in mancanza del reciproco darsi atto delle parti del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e delle conclusioni conformi, si vedano le pronunce 11813 del 2016, 16886 del 2015, 11962/2005, tra le tante), già resa in primo grado, conseguiva alla reiezione del primo motivo dell’appello principale e dell’appello incidentale (con cui F.M.I. aveva insistito per ottenere dalla BNL la somma di cui al finanziamento in oggetto), a meno che la Corte territoriale non si fosse posta proprio la questione della correttezza della pronuncia di cessazione della materia del contendere in mancanza delle condizioni che la giurisprudenza di legittimità richiede a riguardo.

In ogni caso, non è prospettabile il vizio motivazionale di cui si duole la ricorrente, al più ipotizzabile il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte del merito valutato la revoca intervenuta in corso di giudizio, pacificamente sussistente in secondo grado, idonea a giustificare il tipo di pronuncia adottato dal primo Giudice, rimanendo comunque non configurabile il vizio motivazionale lamentato.

Quanto al riferimento alla non definitività del decreto di revoca, per la proposizione del ricorso al Presidente della Repubblica, la ricorrente si è limitata ad indicare che tale ricorso risultava “agli atti del giudizio d’appello”, senza rispettare pertanto il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, nè ha indicato in che modo e quando avesse posto la questione della definitività, che non risulta in alcun modo trattata dalla Corte d’appello.

Il terzo motivo, col quale la ricorrente si duole della pronuncia sulle spese di primo grado e d’appello, facendo valere il vizio ex artt. 91 e 92 c.p.c., è manifestamente infondato: ed infatti, la Corte d’appello ha disposto la compensazione delle spese di primo grado, sul rilievo dell’intervenuta revoca del finanziamento in corso di causa e della “cessazione della materia del contendere” esistente “incontrovertibilmente” allo stato (sulla non utilizzabilità di tale tipo di pronuncia nella specie si è già detto, così come si è già indicata la dubbia modificabilità di detta statuizione, per i limiti di devoluzione dell’appello) e, quanto alle spese del secondo grado, ha tenuto conto del principio della soccombenza prevalente, per addebitarle alla soccombente principale nella misura del 70%.

Conclusivamente, va respinto il ricorso principale, rimanendo così assorbito l’incidentale condizionato; la specifica situazione processuale che si è originata tra le parti, con particolare riguardo alla definizione del giudizio di primo grado ed all’ambito del devoluto nel grado d’appello, e che ha dato corso alla pronuncia impugnata, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte respinge il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato;

compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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