Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24831 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29540/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato DE MARINIS Nicola, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CATTONE 29, presso lo studio dell’avvocato CALDERINI LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SECCI Antonio, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 359/2006 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZ. DIST. DI di SASSARI -, depositata il 14/11/2006 R.G.N. 60/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato SECCI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

1. la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato nel 1997 da Poste Italiane s.p.a. con F.L.G. e la conseguente sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice ha resistito con controricorso;

3. il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

4. la F. è stata assunta con più contratti a termine dei quali è stato dichiarato illegittimo il primo, stipulato nel 1997, a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 nella parte in cui prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre;

5. la Corte territoriale, premesso che nella fattispecie ricorreva una delle ipotesi di contratto a termine individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, attribuiva valore decisivo, ai fini dell’illegittimità del termine, alla circostanza che non era stata fornita la prova, considerata essenziale, del fatto che nell’ufficio al quale era stato addetta la lavoratrice assunta a termine vi era personale in ferie per un periodo di durata analoga a quella per l’assunzione a termine, personale che occorreva sostituire non potendosi, con le risorse a disposizione, provvederà all’ordinario lavoro;

6. con l’unico motivo di ricorso Poste Italiane s.p.a. denuncia, in particolare, violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 cod. civ., e segg., nonchè vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di illegittimità del termine apposto al suddetto contratto stipulato fra le parti;

7. la censura è fondata;

questa Corte Suprema (cfr., ex pluhmis, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su una fattispecie sostanzialmente simile a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di provare il collegamento tra l’esigenza posta a fondamento del contratto e quella dell’assunzione del singolo lavoratore avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva;

la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha implicitamente negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale statuizione del giudice di merito si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass., S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui la configurabilità della delega in bianco ai sensi della citata L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, consente ai sindacati la possibilità di individuare figure di contratto a termine non omologhe a quelle previste per legge;

per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva è stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo potesse contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento avrebbe imposto l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio facesse riferimento a circostanze oggettive, o esprimesse solo le ragioni che avevano indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione in concomitanza;

inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie;

8. in relazione all’accoglimento delle suddette censure (riferite, ovviamente, unicamente al primo dei contratti stipulati fra le parti, che è l’unico considerato dalla sentenza impugnata) la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale provvederà in applicazione dei principi affermati con la presente sentenza; il giudice di rinvio si pronuncerà altresì anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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