Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24831 del 20/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.20/10/2017), n. 24831
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso ricorso 27760-2016 proposto da:
F.A., titolare dell’impresa individuale IMPRESA EDILE DI
F.A., A.S., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CICERONE, 49, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA,
rappresentati e difesi dall’avvocato DANILO BUONGIORNO;
– ricorrenti –
contro
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE, 14, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE CAPUTI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARCO PESENTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 523/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositata
il 14/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. F.A. e A.S., quest’ultima nella qualità di garante del primo, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Milano li aveva intimati al pagamento della somma di Euro 105.185,20, oltre interessi e spese. Tale importo costituiva la sommatoria dei saldi debitori di un conto corrente e di un conto anticipi. Gli opponenti chiedevano la revoca del provvedimento monitorio e, in via riconvenzionale, la condanna della ingiungente, Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., alla restituzione, in favore di F., degli importi da lui corrisposti a titolo di interessi e oneri non dovuti con riferimento ai conti sopra indicati: deducevano, infatti, che l’istituto di credito aveva applicato, nel corso dei rapporti di conto corrente e di conto anticipi, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto prive di causa e indeterminate, nonchè la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. A.S. eccepiva la liberazione di cui all’art. 1956 c.c..
Nella resistenza della banca, il Tribunale di Milano rigettava sia l’opposizione che la domanda riconvenzionale.
2. – In sede di gravame la Corte di appello di Milano, con ordinanza del 26 settembre 2016, dichiarava inammissibile l’impugnazione ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c..
3. – Hanno proposto ricorso per cassazione F. e A., facendo valere due motivi di impugnazione. Resiste con controricorso UBI Banca s.p.a., essendosi in quest’ultima società fusa per incorporazione in Banca Popolare Commercio e Industria.
4. – Fissata l’odierna udienza, i ricorrenti hanno depositato in cancelleria atto di rinuncia.
L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c., sicchè deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento.
5. – In mancanza di accettazione da parte della controricorrente, ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte
dichiara estinto il giudizio; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017