Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24831 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2018, (ud. 24/04/2018, dep. 09/10/2018), n.24831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20359-2016 proposto da:

M.S.A.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CARBONELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ADECCO ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCA MASSIMO FAILLA, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 252/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 05/07/2016 r.g.n. 210/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/04/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato DOMENICO DE FEO per delega verbale Avvocato MARCO

MARAZZA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Brescia, nel giudizio promosso da M.S.A.S. nei confronti della Adecco Italia s.p.a. per ottenere l’accertamento della illegittimità di un asserito licenziamento ravvisato nella lettera del (OMISSIS) di avvio della procedura sindacale ai sensi dell’art. 25 c.c.n.l. dei lavoratori somministrati, ha confermato la statuizione del Tribunale che, in sede di opposizione, aveva escluso che nella specie fosse ravvisabile una risoluzione del rapporto di lavoro ed ha ritenuto sussistente una responsabilità aggravata nella condotta del ricorrente che, invocando una non pertinente applicazione della sentenza della Corte di Giustizia 11.11.2015 nella causa C422/14, ha inteso estendere anche all’ipotesi di avvio della procedura di cui al citato art. 25 la nozione di “licenziamento”. Pertanto la Corte di merito, nel ribadire che nel caso esaminato il rapporto era in essere che il lavoratore aveva continuato a percepire una indennità mensile ed era stato riqualificato e tenuto in considerazione per delle alternative lavorative, ha ritenuto sussistere i requisiti per la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c. che ha solo ridotto nell’ammontare rispetto a quanto liquidato dal Tribunale.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso S.A.S.M. affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la Adecco Italia s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione alla mancata individuazione della norma applicata alla fattispecie, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.1. Nel rammentare che l’art. 96 c.p.c. contiene due distinte ipotesi per le quali il giudice può disporre la condanna per la c.d. per responsabilità aggravata, che trovano fondamento in presupposti differenti, rileva il ricorrente che dalla lettura della sentenza non sarebbe possibile comprendere a quale delle due la Corte di merito abbia inteso fare riferimento sicchè sotto tale profilo la sentenza sarebbe nulla.

4. La censura è infondata. Dalla lettura della sentenza si evince infatti con chiarezza che la Corte di appello ha inteso confermare la statuizione di primo grado che ha applicato l’art. 96, comma 1, limitandosi a ridurre la somma liquidata equitativamente dal Tribunale a tale titolo.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ancora una volta, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 1.

5.1. Sostiene la ricorrente che mai era stata formulata dalla convenuta una domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata e che comunque non era stata offerta alcuna prova del danno subito.

6. La censura, pur ammissibile essendo sufficientemente specifica e potendo la Corte accedere agli atti in ragione della natura della censura proposta, è tuttavia infondata poichè come risulta dall’esame dell’opposizione proposta ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 51 e ss. l’odierna controricorrente formulò in quella sede domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 citato. Al riguardo è appena il caso di ricordare che la fase dell’opposizione, ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 51, non costituisce un grado diverso rispetto a quella che ha preceduto l’ordinanza, ma solo una prosecuzione del medesimo giudizio in forma ordinaria (cfr. Cass. 17/02/2015. n. 3136) e dunque è ammissibile in quella sede la richiesta di condanna per responsabilità aggravata corredata dall’allegazione del danno subito. Peraltro, come anche di recente ritenuto da questa Corte (cfr. Cass. n. 14911 del 08/06/2018 e già n. 15964 del 07/07/2009) “la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell’art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all’udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell’oggetto e della “causa petendi” delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonchè di determinare l’entità del danno subito, solo al termine dell’istruttoria”.

7. E’ fondato il terzo motivo di ricorso restando assorbito l’esame delle altre censure.

7.1. Come affermato da questa Corte anche di recente (cfr. Cass. 20/04/2018 n. 9912) “La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (v. anche Cass. 09/02/2017 n. 3464, 19/04/2016n. 7726).

7.2. La Corte di appello, pur avendo accertato l’infondatezza della pretesa azionata ha omesso di indagare sull’esistenza di una malafede o di una colpa grave da parte del ricorrente ed ha concentrato la sua analisi sulla sola infondatezza della pretesa che, per le ragioni esposte, non è sufficiente per configurare una responsabilità aggravata.

8. In conclusione, per le ragioni esposte, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Milano che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo ed il secondo ed assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA