Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24831 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep. 05/12/2016), n.24831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17643/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis:

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ADRIANA 5,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MASIANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RICCARDO VIANELLO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 182/19/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONAE del VENETO del 4/11/2014, depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Roberto Masiani difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di L.M. (che resiste con controricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 182/19/2015, depositata in data 13/01/2015, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di due avvisi di liquidazione emessi per il recupero a tassazione della differenza tra l’aliquota ordinaria e quella agevolata per l’imposta di registro, ipotecaria e catastale e l’imposta sostitutiva sul mutuo, a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, ex art. 1 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, stante il mancato trasferimento della residenza nel Comune dell’immobile acquistato entro il termine previsto ex lege, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto i ricorsi riuniti della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno sostenuto la fondatezza dell’eccezione preliminare di illegittimità degli avvisi di liquidazione, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, essendo stati gli stessi emessi senza consentire al contribuente la possibilità di un contraddittorio preventivo.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1 della tariffa parte 1^ all. A al D.P.R. n. 131 del 1986, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto necessaria l’instaurazione di un contraddittorio preventivo con il contribuente anche in ipotesi di verifica, con esito negativo, presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria, dei presupposti per la fruizione di benefici fiscali della c.d. “prima casa” e non di verifica previo accesso o ispezione presso i locali del contribuente e previa redazione di P.V.C..

2. La censura è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass. 24823/2015) il seguente principio di diritto: “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso, di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attirare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste, esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito”.

Nella specie, non è contestato che si verteva in ipotesi di controllo fiscale, eseguito presso gli uffici dell’Amministrazione, della sussistenza dei presupposti per fruizione dei benefici fiscali della c.d. “prima casa”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Veneto (per esame di altre questioni rimaste assorbite), in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente di legittimità, alla C.T.R. del Venero.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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