Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24830 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21905/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

RONIA, YIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO Giuseppe,

FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.L., G.C., E.M.,

F.S., domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese

dagli avvocati BRANCO Laura, RENSI CLARA, giusta delega in atti;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 379/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/08/2006 r.g.n. 445/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato TRIOLO GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Verona ha condannato l’INPS a pagare alle attuali intimate, ex dipendenti della Cooperativa Castello a r.l., l’importo ad esse dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto dalla predetta società, messa in liquidazione per cessata attività.

La Corte d’appello di Venezia, su appello dell’Istituto, ha confermato la sentenza impugnata, osservando che nella fattispecie lo stato di insolvenza del datore di lavoro poteva ritenersi dimostrato in base all’esito negativo del pignoramento mobiliare ed alla proposizione di un’istanza di fallimento, che era stata respinta dal Tribunale fallimentare sul rilievo anche dell’assenza di altre istanze di fallimento.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS affidandosi ad un unico motivo di ricorso.

Le intimate hanno depositato la procura rilasciata al loro difensore per il giudizio di cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, chiedendo a questa Corte di stabilire se, a norma di tale disposizione, “ove il datore di lavoro insolvente sia un imprenditore assoggettabile a procedura concorsuale, il pagamento in favore del lavoratore del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia sia necessariamente condizionato all’accertamento del suo stato di insolvenza mediante l’apertura di un procedura concorsuale a suo carico e dalla successiva ammissione di detto credito retributivo nel relativo stato passivo della procedura, senza che gli anzidetti requisiti legali possano essere surrogati dall’esperimento di un’azione esecutiva individuale nei riguardi del predetto datore di lavoro”.

2.- Il ricorso deve ritenersi infondato alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità (cfr. sentenze n. 7466 del 2007, n. 1178 del 2009, n. 15662 del 2010 e, da ultimo, n. 7585 del 2011), secondo cui ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982, in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest’ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per ragioni ostative di carattere oggettivo, va considerato in concreto non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell’art. 2, comma 5, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l’azione esecutiva.

3.- In base a tale principio, deve concludersi che la decisione impugnata ha correttamente riconosciuto il diritto di ottenere la tutela del Fondo di garanzia, essendo stato accertato, in modo pacifico, che le lavoratrici avevano vanamente proposto l’azione esecutiva, vedendosi quindi rigettare l’istanza di fallimento per ragioni di carattere oggettivo (sostanzialmente, l’assenza di altre istanze di fallimento), ed avevano infine richiesto l’intervento del Fondo.

4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

5.- Considerato che le parti intimate non hanno presentato controricorso e non hanno partecipato alla discussione orale, non deve provvedersi in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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