Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24830 del 20/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.20/10/2017),  n. 24830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27208-2016 proposto da:

STEFANO UNO s.r.l. in liquidazione (c.f. (OMISSIS)), in persona del

suo procuratore “ad negotia”, P.S., in proprio quale

fideiussore della STEFANO UNO s.r.l. in liquidazione, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 416, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO CLEMENTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO S.P.A., in qualità di mandataria di CASTELLO FINANCE

s.r.l. e INTESA SANPAOLO s.p.a., in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15,

presso lo studio degli avvocati BENEDETTO GARGANI e GUIDO GARGANI

che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6691/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Chiamato a giudicare dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Stefano Uno s.r.l. e P.S., il Tribunale di Roma dapprima, con sentenza non definitiva, dichiarava la nullità della clausola di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi debitori e la nullità della clausola che programmava la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e quindi, con sentenza definitiva, a seguito dell’esperimento di consulenza tecnica contabile, revocava il provvedimento monitorio e condannava in solido gli opponenti a pagare a Intesa Gestione Crediti s.p.a. la somma di 54.296,59, oltre interessi.

2. – La società Stefano lino e P. proponevano impugnazione; gravame incidentale spiegava Italfondiario s.p.a., subentrata della posizione processuale di Intesa Gestione Crediti.

La Corte di appello di Roma, in data 2 dicembre 2015, accoglieva parzialmente l’appello principale e respingeva quello incidentale: di conseguenza condannava gli appellanti principali al pagamento della somma di 41.270,90 in luogo di quella liquidata del precedente grado di giudizio e compensava le spese di lite per la metà, condannando al pagamento della restante parte delle predette Stefano Uno e P..

3. – Questi ultimi ricorrono per cassazione con una impugnazione affidata a quattro motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso Italfondiario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo lamenta un error in indicando e richiama, altresì, l’art. 360 c.p.c., n. 5; oppone la contraddittorietà della parte della sentenza in cui è stata affermata l’infondatezza del primo motivo di appello, “qualificando come nuova la domanda di restituzione di importi diversi da quelli dovuti ad anatocismo c/o ad interessi legali (dalla 4 riga a pag. 3 della sentenza) mentre la documentazione agli atti di causa prova il contrario, come ammette la stessa sentenza impugnata sempre a pag. 3”.

Il secondo motivo è dai ricorrenti così riassunto: “omessa pronuncia in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e denuncia per cassazione della parte della sentenza in cui, a causa dell’errore di cui al precedente punto di impugnazione, viene di fatto rigettata, non provvedendo in proposito, la domanda di un supplemento di c.t.u. anche per il triennio 1994, 1995, 1996 nonostante il palese fumus toni juris della domanda della società appellante, dato che la espletata c.t.u. aveva provato la scorrettezza dell’operato della banca per il triennio 1997, 1998 e 1999 esaminato”.

Con terzo mezzo si deduce: “omessa pronuncia e denuncia per cassazione per violazione dell’art. 112 e art. 360, comma 5, (scilicet n. 5) a causa di un palese error in indicando nel dichiarare nuova la domanda formulata sin nella opposizione originaria reiterata nell’atto di appello affinchè, oltre alla revoca del D.I. opposto, fosse riconosciuto alla società ricorrente il diritto alla restituzione degli interessi e della svalutazione sugli importi illegittimamente addebitati”.

Il quarto motivo censura la sentenza impugnata nei termini che seguono: “errata determinazione delle spese legali che avrebbero dovuto, nell’ipotesi meno favorevole alla società ricorrente, essere al massimo compensate per entrambi i gradi di giudizio, a causa del fatto che tutte le domande incidentali della controparte sono state rigettate mentre una parte rilevante delle domande formulate dall’appellante sono state accolte in entrambi i gradi di giudizio, che hanno ridotto il credito azionato dalla banca di circa il 40%”.

2. – Gli esposti motivi sono inammissibili, e così il ricorso.

Il primo prospetta un error in judicando, ma non precisa quale sia la norma di diritto oggetto della violazione o della falsa applicazione; deduce, altresì, una contraddittorietà della motivazione: vizio, quest’ultimo, non più deducibile a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (il quale, come è ben noto, a seguito dell’intervento legislativo attuatosi col D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 134 del 2012, consente di far valere solo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, di cui si sia discusso tra le parti).

Il motivo è inoltre carente di autosufficienza, dal momento che richiama atti che non sono riprodotti nei contenuti rilevanti ai fini della comprensione della censura (ciò vale con riguardo ai generici richiami all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, alle istanze istruttorie, alle memorie conclusionali e all’atto di appello).

Nell’insieme, le deduzioni svolte all’interno del motivo, proprio perchè. raccordate a specifici atti processuali che non sono congruamente indicati, appare non comprensibile. Ed è appena il caso di rammentare che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa. Ciò comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).

Il secondo motivo prospetta l’omessa pronuncia con riguardo alla richiesta di consulenza tecnica, ma il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., come è noto, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie (per tutte: Cass. 5 luglio 2016, n. 13716). Quanto al richiamo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, va osservato che l’istante non articola la censura confrontandosi con la previsione della tipologia di vizio contemplata dalla norma. Infatti, quando denunci l’omesso esame di un fatto decisivo, deve, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Va sottolineato, per completezza, che la domanda di supplemento della consulenza tecnica, su cui è incentrato il motivo, non risulta trascritta, nè è indicato quando e con che modalità (richiesta a verbale, istanza scritta depositata) sia stata proposta.

Il terzo motivo è incentrato, a quanto è dato di comprendere, sul rilievo per cui la Corte di appello avrebbe ritenuto nuova la deduzione circa addebiti arbitrari che sarebbero stati posti in atto dalla banca: addebiti che, se presi in considerazione, avrebbero modificato il saldo finale del conto, il quale sarebbe risultato attivo per Euro 14.228,87.

E’ evidente, allora, che il vizio non poteva essere fatto valere nè lamentando l’omessa pronuncia (visto che sul punto la Corte di merito si è espressa e visto che il rigetto della domanda restitutoria era comunque implicato nella ritenuta novità della questione), nè l’art. 360 c.p.c., n. 5, (che nulla ha a che vedere con gli errores in procedendo). Solo per tale ragione la censura è inammissibile.

Tale censura, è, comunque, carente di specificità, in quanto dalla sua articolazione non riesce a intendersi, in modo puntuale ed esauriente, l’oggetto di quegli addebiti – diversi da quelli ritenuti afferenti al thema decidendum che, secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe dovuto prendere in esame: a tal fine sarebbe stato necessario operare una trascrizione, quantomeno parziale, delle deduzioni svolte al riguardo e meglio chiarire il raccordo che potesse stabilirsi tra il tema di indagine che la Corte di appello ha ritenuto nuovo e l’oggetto del giudizio in corso.

Il quarto motivo censura la pronuncia di parziale compensazione delle spese con cui i ricorrenti sono stati condannati al rimborso della metà delle spese processuali sostenuto dalla banca. Ora, è evidente che gli odierni istanti, in quanto ritenuti debitori di una somma (Euro 41.270,90) nei confronti della controparte, non fossero vittoriosi nel giudizio di merito. Ciò posto, in tema di spese processuali, la valutazione della opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza (consistente nel divieto di condanna alle spese della parte che risulti totalmente vittoriosa), o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (ex plurimis: Cass. 29 aprile 1999, n. 4347; Cass. 14 aprile 2000, n. 4818; Cass. 2 febbraio 2001, n. 1485; cfr. pure Cass. 4 luglio 2011, n. 14542).

3. – La pronuncia in rito sul ricorso esclude che debba aver corso la richiesta riunione tra il presente giudizio e gli altri, indicati nell’istanza del 1 settembre 2017.

All’inammissibilità del ricorso segue, infine, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che sussistono i presupposti perchè parte ricorrente provveda al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 Sezione Civile, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA