Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24830 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep. 05/12/2016), n.24830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13551/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIE SPAFID SPA, in qualità di incorporante

per atto di fusione dell’originaria ricorrente Prudentia Fiduciaria

Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZZA VENEZIA 11, presso ASSONIME,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA PENNELLA, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6086/2014 della COMMISSIONA TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA del 30/10/2014, depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Nicola Pennella difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Società per amministrazioni fiduciarie Spafid spa, quale incorporante per fusione la Prudentia Fiduciaria spa, (che resiste con controricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6086/07/2014, depositata in data 24/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per maggiore IRAP dovuta in relazione all’anno d’imposta 2007 (avendo la società Prudentia fiduciaria, nel compilare la dichiarazione Modello Unico IRI del 2008, indicato, invece del codice “01”, identificativo delle società commerciali ordinane, il codice “03”, identificativo delle banche e società finanziarie, con conseguente aumento di un punto percentuale dell’aliquota IRAp, già versata, in base però al codice “01”) – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della società contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che la società aveva dimostrato di essere una “fiduciaria statica”, che amministrava il patrimonio dei propri fiducianti, senza alcuna attività di intermediazione finanziaria, così risultando evidente “l’errore materiale” dalla stessa commesso nella compilazione della dichiarazione dei redditi.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

La ricorrente, a fronte dell’orientamento giurisprudenziale emerso in materia, ha depositato, nel settembre 2016, atto di rinuncia al ricorso per intervenuta carenza di interesse, notificato alla controricorrente, accettante.

Ne consegue l’estinzione del giudizio.

Il recente intervento nella materia controversa delle Sezioni Unite di questa Corte induce a compensare integralmente tra parti le spese di lite.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legiitimità.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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