Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24830 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 04/10/2019), n.24830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Di VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18365-2017 proposto da:

L.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO

ORBIRELLI, 31, presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA RIBALDONE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA

PAGANESSI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO MONTEVERDE;

– controricorrente –

avverso il decreto nel procedimento iscritto al n. 24/2015 del

TRIBUNALE di VERBANIA, depositato il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA

DI VIRGILIO.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto depositato il 20/6/2017, il Tribunale di Verbania ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl a socio unico, proposta da L.C.G., a fronte dell’ammissione del credito in privilegio per Euro 208.000,00 ed in chirografo, per Euro 45.802,00, per ottenere l’ammissione in prededuzione, disponendo l’esclusione del credito. Il Tribunale, dato atto dell’eccezione della Curatela, di inadempimento del Dott. L.C. all’incarico di analizzare e studiare il piano concordatario, ha concluso nel senso di ritenere carente la richiesta ammissione al passivo, per la mancata prova dell’adempimento dell’incarico professionale, non avendo l’opponente prodotto l’elaborato peritale, fonte del diritto al compenso.

Ricorre avverso detta pronuncia il L.C., con due motivi.

Il Fallimento si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità del decreto impugnato per violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.. Espone il ricorrente che la domanda di ammissione al passivo aveva trovato fondamento nei limiti di quanto proposto dalla curatela: la domanda del creditore era stata dunque accolta, ad eccezione che per la collocazione di essa in prededuzione. Infatti il curatore fallimentare, nella fase di verifica dei crediti avanti al giudice delegato, si era limitato ad eccepire che non ricorreva la condizione di cui all’art. 111 L. Fall., per non essere il credito sorto in dipendenza della procedura di concordato preventivo. Il L.C. sottolinea, in proposito, che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo esclude che nel corso di esso possano essere proposte nuove domande, le quali, ove spiegate, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. In conseguenza, la curatela avrebbe potuto formulare nuove eccezioni e svolgere istanze istruttorie con riferimento alla natura prededucibile del credito, ma non avrebbe potuto proporre una vera e propria domanda riconvenzionale, quale quella che aveva introdotto. In tal senso – spiega il ricorrente – il Tribunale aveva “confuso quella che era un’inammissibile domanda riconvenzionale con un’ammissibile eccezione riconvenzionale”. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la conseguente nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.. Rileva l’istante che il Tribunale di Verbania, incorrendo in error in procedendo, aveva ritenuto che oggetto del giudizio fosse non già la qualità che assisteva il credito, ma la sussistenza dello stesso e la sua ammissibilità al passivo fallimentare. Ne era disceso un vizio di omessa pronuncia con riguardo al tema della natura prededucibile del credito: tema che, per l’appunto, il ricorrente aveva fatto valere con la proposta opposizione.

Come già sostenuto da questa Corte in casi analoghi (vedi le pronunce 21582 e 21581 del 2018), deve ritenersi fondato il primo motivo, da cui l’assorbimento del secondo mezzo.

Occorre premettere che il nominato primo motivo ha un oggetto più ampio rispetto a quello desumibile dalla sua rubrica: nell’articolazione svolta la censura investe, infatti, non soltanto il tema del rilievo che assume, nella presente vicenda, la mancata contestazione del credito da parte della curatela nella fase di ammissione al passivo, ma pure la materia dei confini del giudizio di opposizione: confini che, nella specie, secondo L.C., sarebbero stati illegittimamente valicati. Il ricorrente ha infatti sostenuto che nel giudizio ex art. 99 L. Fall. la curatela convenuta non potesse far valere la questione relativa alla sussistenza del credito; tale questione, secondo l’istante, costituiva oggetto di una vera e propria domanda che ampliava, in modo per lui inammissibile, il thema decidendum dell’interposto gravame. Su tale doglianza il Collegio si deve sicuramente misurare: va ricordato, infatti, in termini generali, che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per 4 cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036; in senso conforme: Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass. 7 novembre 2017, n. 26310); allo stesso modo, ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (Cass. 29 agosto 2013, n. 19882; Cass. 3 agosto 2012, n. 14026). Ciò detto, è incontestabile che con la contestazione del credito, già ammesso dal giudice delegato in parte in via privilegiata e in parte in via chirografaria, la curatela abbia introdotto, di fatto, una impugnazione L. Fall., ex art. 98, comma 3. Va allora data continuità al principio secondo cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo è inconfigurabile un’impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non può che essere proposta l’impugnazione spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo (Cass. 11 maggio 2016, n. 9617; Cass. 30 novembre 2016, n. 24489). Come osservato da questa Corte, mentre con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta, con l’impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta: l’impugnazione del credito ammesso, da parte del curatore o da parte degli altri creditori, è dunque altra cosa rispetto all’opposizione del creditore escluso anche parzialmente: essa è una domanda che va proposta nel termine di cui alla L. Fall., art. 99 (Cass. 11 maggio 2016, n. 9617). La questione relativa alla sussistenza del credito doveva essere dunque oggetto di autonoma impugnazione e non poteva essere trattata all’interno del giudizio di opposizione con cui il creditore aveva contestato la collocazione del credito, che era stato ammesso, nei ranghi del privilegio e del chirografo (piuttosto che in quello della prededuzione). Si osserva, del resto, che, secondo quanto precisato dal ricorrente, la comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo risale al 28 dicembre 2016, mentre la costituzione in giudizio della curatela deve essere necessariamente successiva al 10 febbraio 2017, data in cui fu notificato al fallimento il ricorso in opposizione L. Fall., ex art. 98: in conseguenza, l’eccezione di inadempimento è stata sollevata allorquando, scaduto il termine di trenta giorni per proporre l’impugnazione (L. Fall., art. 99, comma 1), risultava essersi già formato il giudicato endofallimentare sulla spettanza del diritto al compenso. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo: sarà il Tribunale, in sede di rinvio, a doversi pronunciare sul tema della prededucibilità del credito, fatto valere con l’opposizione.

Il decreto è dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Verbania che, in altra composizione, pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Verbania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA