Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2483 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2483 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 14638-2011 proposto da:
DITTA NEW LINE HOUSE DI DE LEO DOMENICO
01940630781 in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo
studio dell’avvocato FELICE ASTORINO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ARCURI SIMONA, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore in proprio e quale procuratore speciale
della società di cartolarizzazione dei crediti Inps (SCCI) SpA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,

Data pubblicazione: 04/02/2014

..

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO MITTONI,
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,
giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1564/2010 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 7.12.2010, depositata il 31/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Giuseppe Matano (per delega
avv. Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 14638 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

i

r.g.n. 14638/2011 New Line House di De Leo Domenico c/INPS + 1
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio
del 12 dicembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della

i.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 31
dicembre 2010, rigettava il gravame svolto dalla New Line
House di De Leo Domenico avverso la decisione di prime cure
che aveva ritenuto inammissibile, giacché proposta oltre il
termine decadenziale, l’opposizione avverso la cartella di
pagamento notificata il 9 dicembre 2006, proposta con ricorso
depositato il 7 febbraio 2007;

2

avverso tale decisione propone ricorso la New Line House di
De Leo Domenico, con tre motivi, dolendosi che la Corte
territoriale abbia ritenuto perentorio il termine fissato dall’art.
24, quinto comma del d.lgs. 46/1999, in violazione della regola
della perentorietà del termine solo per espressa previsione di
legge (primo motivo), e lamentando, quanto alla pretesa
creditoria azionata, il vizio di motivazione e l’omessa pronuncia
sull’asserito debito (motivi secondo e terzo);

3. l’ INPS, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I.
s.p.a., ha resistito con controricorso;
4. il primo motivo è manifestamente infondato giacché la
sentenza gravata non si discosta dal principio più volte ribadito
da questa Corte, secondo cui «in tema di riscossione
mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il

r.,g.n.

1463812011

relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.

termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva,
fissato dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta
giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde
consentire l’instaurazione di un vero e proprio processo
di cognizione per l’accertamento della fondatezza della
pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a

di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una
rapida riscossione» (v., Cass. n. 21365 del 2010 ed altre
conformi), né l’esame del motivo offre elementi per mutare il
suddetto orientamento;
5. nella specie, il ricorso in opposizione, depositato il 7 febbraio
2007 avverso la cartella esattoriale notificata il 9 dicembre
2006, risulta proposto oltre il termine decadenziale prescritto.
6. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente
udienza in Camera di consiglio.
7. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo
manifestamente infondato il ricorso che va, pertanto, rigettato.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi,
curo 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di
legge.

rg.n. 14638/2011

rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso

fg

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013

SIDENTE

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