Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2483 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MACCARIO GIUSEPPE SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARONGIU

GIOVANNI, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 7/12/07, depositata il 17/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale la parte erariale resiste con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c:

“La sentenza impugnata ha ritenuto – rispetto ad accertamento induttivo del reddito ai fini IVA IRPEG ILOR relativi ad attività di gestione bar, per il periodo d’imposta in contestazione, basato sulla sproporzione del corrispettivo rispetto alla natura del servizio (tenuta della contabilità elettronica) rapportato anche a quello praticato dalla società prestatrice ad altre società svolgenti la medesima attività di quella accertata e tenuto conto che la società prestatrice e quelle acquirenti il servizio operavano nell’ambito del medesimo gruppo, caratterizzato da ristretta base azionaria familiare – ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio sul presupposto che non apparendo verosimile che la determinazione del corrispettivo del servizio fosse rimesso alla discrezionalità della società fornitrice, poteva desumersi che la determinazione dello stesso tra le parti fosse legata, non al valore dell’attività svolta, ma a variabili legate ad esigenze diverse delle parti stesse (quali i risparmi fiscali di cui all’atto impositivo) e che la ricostruzione ex post di tale compenso è comunque arbitraria (essendo rimasta segreta la volontà delle parti), senza che possa applicarsi a tal fine la tariffa dei dottori commercialisti, i quali se svolgono il servizio di tenuta della contabilità a mezzo computer, non applicano dette tariffe ma compensi a forfait.

Ricorre per cassazione la parte privata con sette motivi; la parte erariale resiste con controricorso.

Le censure formulate dal contribuente si rivelano manifestamente prive di pregio:

– quelle di cui al 1^, 2^, 3^ e 5^ motivo, non sussistendo le rispettive violazioni di legge, in quanto la decisione impugnata non ha per niente imposto che il contratto di servizi dovesse risultare da forma scritta (anche se un certo rigore della documentazione dei costi è desumibile, almeno ad probationem dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 4; essendosi in sostanza limitata ad affermare, con congrua e corretta valutazione delle risultanze di causa, ivi incluse le deduzioni del contribuente, che questi non avesse fornito la prova del costo dedotto. Invero, la decisione i rivela in armonia con il consolidato orientamento secondo cui, in punto di prova, la presunzione che assiste l’operato degli accertatori è legale, nel senso che null’altro l’Ufficio è tenuto a provare se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse (Cass. 18 maggio 2007 n. 11599, secondo cui, nel giudizio tributario, una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un’operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea; nonchè Cass. 23 marzo 2007 n. 7144, in motivazione). Nè sussiste, la violazione di disposizioni del codice civile lamentata nel primo motivo, dato che la decisione adottata sul punto dalla C.T.R. è in armonia con il principio secondo cui l’Amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è dotata, già in sede di accertamento fiscale, del potere di riqualificare i contratti posti in essere dalle parti, e di assoggettarli ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello altrimenti applicabile (si vedano Cass. nn. 28816/2005; 10000/2006).

– quelle di cui al 4^, 6^ e 7^ motivo, con cui si deducono vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione, perchè – oltrechè inammissibili in quanto deducono congiuntamente due ragioni di censura tra loro inconciliabili – sono infondate limitandosi ad affermare una possibile situazione alternativa, ma deducendo, in sostanza un’ inammissibile nuova valutazione delle risultanze di causa Cass. n. 5335/00; 13359/99; 5537/97; 900/96; 124/80), in ordine all’inapplicabilità delle tariffe dei commercialisti, alla comparabilità dei servizi prestati a società similari ed alla quantificazione del risparmio fiscale”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite. Parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non adeguatamente contrastati da quanto espresso nella memoria e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00 di cui Euro 4.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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