Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24829 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.19/10/2017), n. 24829
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13950-2016 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE
ZOBIO, n. 40, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VITTUCCI, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6220/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata i125/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. G.G., promotore finanziario, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Lazio che il 22 novembre 2015, riformando la decisione della CTP-Roma, ha rigettato la domanda di annullamento della cartella di pagamento dell’IRAP per l’anno d’imposta 2008. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Equitalia non spiega difese.
2. Risulta costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197).
3. Con istanza del 09/10/2017, depositata il 10/10/2017, il ricorrente invoca la sospensione D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
4. La controversia è astrattamente definibile ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 (convertito con modifiche dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), in quanto: a) essa è attribuita alla giurisdizione tributaria e ne è parte l’agenzia delle entrate (art. 11, comma 1); b) il ricorso è stato notificato entro la data di entrata in vigore del D.L. citato e alla data di presentazione dell’istanza di sospensione la controversia non era stata ancora definita con pronuncia definitiva (art. 11, comma 3); c) non concerne le risorse e le somme indicate nell’art. 11 citato, comma 4, LETT. lett. a) e b); d) la procedura di definizione risulta attivata entro la scadenza del 02/10/2017 (il D.L. n. 50 del 2017 fissa la data del 30/09/2017, che, cadendo di sabato, comporta che il rinvio a lunedì 02/10/2017, D.L. n. 70 del 2011, ex art. 7, comma 1, lett. h).
PQM
Sospende il giudizio ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 8 (convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) e dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 18 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017