Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24829 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 09/10/2018), n.24829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26725-2013 proposto da:

B.S., C.F (OMISSIS), C.P. C.F. (OMISSIS),

M.R. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DEI COLLI PORTUENSI 57, presso lo studio dell’avvocato FABIO

CIPRIANI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERRROVIE DELLO STATO S.P.A.

– Società di Trasporti e Servizi per azioni) P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio

dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3914/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/09/2013 R.G.N. 4468/2010.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE,

visti gli atti e sentito il consigliere relatore;

RILEVATO:

che la Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3914/13 del 22 aprile – 21 settembre 2013, accoglieva il gravame interposto da RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. contro B.S., C.P. e M.R., avverso la pronuncia n. 17551-09 resa dal locale giudice del lavoro, quindi riformata mediante il rigetto delle domande di costoro nei confronti della Società, ritenute infondate relativamente al già riconosciuto diritto dei predetti al calcolo degli scatti di anzianità, concernenti il periodo successivo alle loro formali assunzioni a tempo indeterminato (con decorrenza primo novembre 2004) da parte della stessa R.F.I., tenuto conto dei pregressi rapporti di lavoro, instaurati con impresa appaltatrice (SOGAF) del servizio di custodia di passaggi a livello per conto delle FERROVIE dello STATO, in relazione ai quali con distinte pronunce emesse dalla Corte di Appello di Napoli e dai Tribunali di Avellino e Napoli (le cui impugnazioni risultavano ancora pendenti) erano state accertate la violazione della L. n. 1369 del 1960 e l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato con la società appaltante;

che secondo la Corte territoriale le conciliazioni extragiudiziali, intervenute in data 15 e 22 ottobre 2004, durante la pendenza dei pregressi contenziosi, prima dunque del passaggio in giudicato delle impugnate decisioni, erano ostative alle domande de quibus, precluse dagli anzidetti accordi, che non consentivano, dunque, alla stregua del loro tenore letterale, agli interessati la possibilità di rivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base alla anzianità pregressa nel periodo antecedente alle assunzioni, formalizzate ex novo dal primo novembre 2014 con le anzidette conciliazioni, nè il diritto di avvalersi di tale anzianità al fine del computo degli scatti di anzianità maturati per il periodo successivo;

che inoltre con la succitata sentenza 3914/13 veniva anche respinta la domanda del M., volta ad ottenere la condanna della società convenuta al pagamento della somma di 1642,69 Euro, a titolo di restituzione delle trattenute previdenziali eccedenti, non versate, trattandosi di omissione contributiva per cui titolare del relativo credito era l’I.N.P.S. (in possesso degli strumenti per azionare il recupero della contribuzione non versata), e non già il lavoratore, cui per l’effetto non spettava la restituzione delle trattenute;

che avverso l’anzidetta pronuncia di appello hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti B., C. e M. con atto in data 20-21 novembre 2013, affidato a tre motivi, cui ha resistito RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. mediante controricorso del 27-30 dic. 2013 sette gennaio 2014 (v. anche avvisi di ricevimento);

che risultano comunicati regolari e tempestivi avvisi della fissata adunanza in camera di consiglio al 21 marzo 2018;

che sono state depositate memorie da entrambe le parti.

CONSIDERATO:

che con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione al mancato rilievo dell’esistenza, nel verbale di conciliazione, della clausola pattizia che disciplinava convenzionalmente l’anzianità di servizio pregressa, laddove però la società R.F.I. aveva pure dichiarato espressamente di prestare formale acquiescenza alle sentenze, riconoscendo l’esistenza del rapporto di lavoro secondo la decorrenza ivi indicata – art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione degli artt. 1362,1363,1367 e 1366 c.c. – con riferimento ad errata interpretazione di quanto complessivamente convenuto con i verbali di conciliazione;

che con il secondo motivo i ricorrenti hanno sostenuto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2735 e 2732 c.c.avuto riguardo alle confessioni stragiudiziali operate da RFI con le sue lettere del 30 gennaio e del sette febbraio 2005, laddove la società aveva specificato che i suddetti verbali andavano interpretati nel senso che l’anzianità di servizio da riconoscere era quella maturata dall’inizio dei rapporti con la SOGAF, di guisa che tali confessioni non potevano essere più validamente revocate con la successiva nota aziendale del due maggio 2005;

che con il terzo motivo parte ricorrente ha dedotto la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 101,112 e 416 c.p.c. e all’art. 2115 c.c., comma 5 e art. 2041 c.c.”, relativamente al rigetto della domanda di restituzione avanzata dal M., per cui inoltre la società soltanto in sede di appello aveva introdotto argomentazioni ed eccezioni nuove, di cui era stata peraltro eccepita la tardività con conseguente non accettazione del contraddittorio, laddove poi la medesima società aveva ammesso di non aver versato le trattenute in questione all’Inps e di non aver nemmeno restituito dette trattenute ad esso lavoratore con le buste paga di gennaio e di agosto 2005 allorchè era stato eseguito il pagamento di quanto concordato in sede di conciliazione, ma per il solo M. erano state eseguite anche le trattenute previdenziali operate su tale somma. Le buste paga mostravano trattenute previdenziali per periodo diversi ed anteriori rispetto a quelli risultanti dal modello SA/VIG, inviato al lavoratore e all’I.N.P.S. per la regolarizzazione contributiva. Dal confronto emergeva che RFI aveva denunciato l’Istituto il versamento di contributi per gli anni 1998, 2000 (da maggio a dicembre), 2011, 2002 e 2003, mentre erano state eseguite trattenute a titolo di arretrati previdenziali anche per l’anno 2004 (buste paga di gennaio e di agosto 2005, in ragione rispettivamente di Euro 533,40 e 1109,29, per l’ammontare quindi di complessivi 1642,69 Euro, somma quindi non versata all’I.N.P.S., per cui la società non aveva però saputo fornire alcuna giustificazione, se non in sede di appello circa un fantomatico CUD, comunque tardivamente prodotto, mentre il modello SA/VIG inviato al lavoratore in tempi non sospetti escludeva dalla regolarizzazione l’anno 2004, per cui tuttavia risultava ugualmente eseguita la trattenuta previdenziale). Inopinatamente, poi, la sentenza di appello aveva ritenuto che in caso di omissione contributiva titolare del relativo credito era l’I.N.P.S. e non già il lavoratore, mancando peraltro un accertamento definitivo circa la sussistenza della subordinazione, sicchè anche in astratto il lavoratore non avrebbe potuto pretendere il recupero dei contributi da parte dell’I.N.P.S. in relazione ad un rapporto mai definitivamente accertato, donde anche un ingiustificato arricchimento in capo alla società, peraltro con riferimento a mancata dichiarazione d’inammissibilità per decadenza di contestazioni ed eccezioni introdotte soltanto in secondo grado.

CONSIDERATO:

che le anzidette prime due censure, attesa la loro connessione, possono esaminarsi congiuntamente, risultando fondata la doglianza di parte ricorrente laddove indubbiamente si appalesa erronea l’interpretazione dei verbali di conciliazione per quanto concerne la posizione dei tre lavoratori, visto che ivi si dava atto della decorrenza, anteriore al primo novembre 2004, all’uopo richiamando quanto individuato dalle succitate pronunce dei Tribunale di Avellino e di Napoli, nonchè della Corte di Appello di Napoli, favorevoli agli attori, donde le conseguenti transazioni con relative reciproche concessioni ex art. 1965 c.c. (cfr. i verbali di conciliazione 15 e 22 ottobre 2004, laddove tra l’altro nella premessa venivano richiamate le sentenze n. 622/2003 della Corte partenopea, per il B., n. 5307/2003 del Tribunale napoletano per il M., che avevano dichiarato l’esistenza tra le parti del rapporto di lavoro subordinato dal primo luglio 1995, per cui RFI offriva al lavoratore l’assunzione a tempo indeterminato dal primo novembre 2004, ma contestualmente dichiarando di “fare formale acquiescenza alla sentenza” della Corte d’Appello e del Tribunale di Napoli, e parimenti del Tribunale di Avellino n. 1053/29-042004, per il C., con decorrenza dal 26-06-1995, riconoscendo l’esistenza del rapporto di lavoro secondo la decorrenza della data ivi indicata, impegnandosi a corrispondere a titolo di differenze retributive non corrisposte, le somme di danaro all’uopo precisate, proposte quindi accettate dagli interessati, che di conseguenza rinunciavano agli effetti dell’anzidette pronunce, dichiarandosi altresì soddisfatti e di non aver altro a pretendere in ordine al precedente periodo, oltre a quanto convenuto);

che, peraltro, vanno anche condivise le ulteriori osservazioni svolte con la sentenza n. 17067 in data 18 maggio – 11 agosto 2016 di questa Corte, la quale rigettava il ricorso di R.F.I. S.p.a. avverso altra pronuncia della Corte capitolina, però di segno completamente opposto a quella qui invece impugnata (“In breve, la gravata pronuncia ha – con motivazione immune da vizi logici o giuridici – accertato che nei suddetti verbali di conciliazione la società oggi ricorrente ha fatto formale acquiescenza alle pronunce giurisdizionali che avevano accertato l’esistenza d’un rapporto di lavoro fra le parti con le decorrenze in esse indicate, escludendo che tali decorrenze siano state limitate alla mera regolarizzazione contributivo-previdenziale. Del tutto logica, quindi, è l’interpretazione dei verbali di conciliazione in oggetto effettuata dalla Corte d’appello, nel senso che essi, pur precludendo ai lavoratori la possibilità di rivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base alla anzianità pregressa nel periodo anteriore alla formale assunzione da parte di RFI, non impedisce loro di esercitare il diritto di avvalersi di tale anzianità al fine del computo degli scatti di anzianità maturati dopo l’assunzione, trattandosi di diritti che non erano ancora maturati al momento delle conciliazioni. Tale soluzione è, poi, conforme al principio secondo cui l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all’indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità). Essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi che siano (cfr., proprio in analoghe controversie aventi ad oggetto conciliazioni fra l’odierna ricorrente e altri suoi dipendenti, Cass. n. 12227/13 e Cass. n. 9909/16)” – v. ancora in senso analogo, tra le altre, Cass. lav. n. 17098 del 2016);

che quanto, invece, al suddetto terzo motivo, limitatamente alla posizione del M. circa la controversa questione, concernente la somma di 1642,69 Euro, il ricorso è inammissibile, segnatamente ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per carente allegazione dei documenti – non ritualmente riprodotti nel loro testuale contenuto – cui si riferisce il preteso omesso versamento della relativa contribuzione da parte datoriale, che l’avrebbe invece indebitamente trattenuta dagli emolumenti corrisposti al lavoratore nel corso dell’anno 2005;

che, pertanto, il ricorso nei sensi anzidetti va accolto, con conseguenti cassazione della sentenza de qua e rinvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 384 e 385 c.p.c., per l’ulteriore corso di legge alla Corte di merito, pure riguardo al regolamento delle spese di questo giudizio, occorrendo per la definizione della controversia opportuni ulteriori accertamenti in punto di fatto;

che, infine, atteso l’esito in buona parte positivo della proposta impugnazione, non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

la Corte ACCOGLIE il ricorso nei sensi di cui in motivazione, limitatamente ai primi due motivi. CASSA, per l’effetto, l’impugnata sentenza e RINVIA, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, dichiarando invece INAMMISSIBILE IL TERZO MOTIVO.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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