Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24829 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. II, 06/11/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 06/11/2020), n.24829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29512/2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5,

presso lo studio dell’avvocato FRANCA LIANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SEBASTIANO WOTTO, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

PI.FR.RO., B.G., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DI NOVELLA 2, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE GITTO, rappresentate e difese dall’avvocato

FERDINANDO MAURIZIO ZAPPALA’, giusta procura in atti;

– controricorrenti –

e contro

PI.GA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE APPIO

CLAUDIO 334, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA BROSIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SCOLARO SANTO, giusta procura

in atti;

– controricorrente –

e contro

PI.VI.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 240/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 229 del 28 novembre 2006, il Tribunale di Messina – sez. distaccata di Taormina – adito in riassunzione, dopo una fase nunciatoria, da Pi.An. nei confronti di P.A. – accolse la domanda diretta ad ottenere il ristoro per la perdita dello spazio corrispondente alla metà del muro di confine di proprietà comune, e per il rispristino dei locali limitrofi al confine, danneggiati da infiltrazioni. Lo stesso Tribunale dichiarò inammissibile la riconvenzionale con la quale il convenuto aveva domandato l’accertamento della proprietà esclusiva sulla superficie antistante il fabbricato; rigettò la riconvenzionale di risarcimento danni e condannò il convenuto P. ad eseguire le opere di completamento e di rifinitura del proprio fabbricato.

2. La Corte d’appello di Messina, adita dal P. e nella resistenza degli Eredi Pi., con sentenza pubblicata il 3 maggio 2016 ha confermato la decisione di primo grado.

3. P.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, ai quali resistono con separati atti di controricorso B.G. e Pi.Fr.Ro., e Pi.Ga.. Non ha svolto difese in questa sede Pi.Vi.. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre rilevare la tardività della memoria depositata dal ricorrente. L’art. 380-bis.1 c.p.c., consente il deposito di memorie non oltre 10 giorni prima della data dell’adunanza in Camera di consiglio, e nella specie la memoria risulta depositata il 3 marzo 2020 a fronte della fissazione dell’adunanza per il giorno 10 marzo 2020.

2. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1346 c.c., art. 874 c.c., comma 1 e art. 1421 c.c. e si contesta il mancato rilievo della nullità della scrittura privata intercorsa tra le parti il 6 novembre 1981.

Il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe rigettato il secondo ed il terzo motivo di appello sul presupposto della validità della scrittura privata, confermando altresì la condanna al pagamento dell’importo corrispondente alla perdita di superficie abitabile del predetto muro. La scrittura privata del 6 novembre 1981, posta a fondamento della decisione, sarebbe invece insanabilmente nulla in quanto priva di riferimenti precisi agli immobili contigui di proprietà Pi. e P., donde l’impossibilità di individuare quale fosse il muro limitrofo oggetto della cessione nè il prezzo della stessa.

In sintesi, il ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di non avere rilevato d’ufficio la nullità del contratto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto e per mancata indicazione del prezzo.

3.1. La doglianza è inammissibile.

Premesso che non è in discussione la rilevabilità anche officiosa, in appello o in cassazione, della nullità del contratto (Cass. Sez. U 12/12/2014, n. 26242), la questione posta dal ricorrente implica accertamenti in fatto che sono preclusi in questa sede.

Stabilire se la scrittura privata del 1981 indicasse con sufficiente chiarezza la collocazione del muro a confine del quale il P. aveva ceduto la metà al Pi., nonchè il corrispettivo della cessione, implica non solo l’esame dell’atto nella sua integralità (e questa Corte non è in grado di farlo perchè il ricorso non riporta l’intero atto), ma anche la verifica della corrispondenza del contenuto della scrittura alla realtà dei luoghi, e quindi un’attività accertativa che è estranea al sindacato di legittimità (ex plurimis, Cass. 14/10/2013, n. 23235; Cass. 15/07/2009, n. 16541).

4. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e si lamenta la carenza assoluta di motivazione della statuizione di condanna, oltre alla pretermissione della CTU.

Il ricorrente riferisce di avere censurato (con il terzo e con il quarto motivo di appello) la statuizione di condanna al pagamento di Euro 2.901,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per avere sottratto al Pi. lo spazio corrispondente alla metà del muro di confine, nonchè di Euro 600,00, oltre rivalutazione ed interessi, per il ripristino dei locali di proprietà Pi. danneggiati da infiltrazioni. A fronte di tali censure la Corte d’appello, per un verso, si sarebbe limitata a richiamare gli esiti della relazione suppletiva del CTU – che aveva stimato il danno economico subito dal Pi. per la perdita della superficie utile abitabile – senza ulteriori specificazioni, così incorrendo nel vizio denunciabile ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e, per altro verso, avrebbe omesso di considerare quanto rilevato dal CTU a proposito delle infiltrazioni che avevano danneggiato alcuni locali di proprietà Pi. (rilievi trascritti in ricorso alla pag. 13).

4.1. La doglianza è inammissibile sotto tutti i profili prospettati.

4.2. Il richiamo alla CTU, con il quale la Corte d’appello ha giustificato la conferma della condanna al pagamento della somma corrispondente alla superficie sottratta al Pi., è sufficiente a soddisfare il requisito della motivazione nell’accezione del cd. minimo costituzionale, garantito dalla norma processuale invocata dal ricorrente.

E difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte ormai assurta a diritto vivente (a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè.

Nella specie non è ravvisabile alcuna delle carenze sopra descritte e comunque, anche prima della riduzione dei margini di denuncia del vizio di motivazione, la giurisprudenza di questa Corte era orientata nel senso che, in caso di condivisione dei risultati della CTU il giudice non sia tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. 22/02/2006, n. 3881).

4.3. Quanto alla statuizione di conferma della condanna al risarcimento del danno da infiltrazioni, la doglianza risulta inammissibile strutturalmente. Il ricorrente avrebbe dovuto denunciare, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale assume di avere contestato la condanna al risarcimento danni da infiltrazioni, e non la carenza assoluta di motivazione ex art. 132 c.p.c., n. 4.

La differenza tra i due vizi è apprezzabile considerando che nel primo caso – omessa pronuncia – al giudice si rimprovera di non aver esaminato una domanda-eccezione ovvero un motivo di appello, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mentre nel secondo caso – vizio di motivazione – l’omissione attiene sempre alla pretermissione di elementi fattuali (ex plurimis, Cass. 22/01/2018, n. 1539; Cass. 04/12/2014, n. 25714).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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