Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24828 del 05/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24828 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 16241-2011 proposto da:
LABBADIA MARIA GIUSEPPA LBBMGS49C53E527R,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO
43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 05/11/2013

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;
– intimato avverso la sentenza n. 428/40/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA
di LATINA del 25/06/2010, depositata il 24/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Cassano Umberto difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti e chiede l’estinzione del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
ha conclusoper la cessazione del contendere.

Ric. 2011 n. 16241 sez. MT – ud. 25-09-2013
-2-

t

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
La CTR di Roma ha respinto l’appello di Labbadia Maria Giuseppa -appello proposto

ricorso della predetta contribuente- ed ha così confermato la cartella di pagamento
per IVA-IRPEF-IRAP relative al periodo di imposta 1999 e notificata il 26.6.2007,
cartella emessa a titolo provvisorio ex art.15 del DPR n.602/1973 a seguito di
accertamento notificato il 14.12.2006.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo non fondata la tesi di parte
contribuente secondo cui il predetto art.15 sarebbe stato implicitamente abrogato per
effetto dell’emanazione dell’art.68 del D.Lgs. n.546/1992, atteso che tra le due norme
non vi è

relazione di incompatibilità,

giacchè la prima regola l’ipotesi

dell’accertamento non ancora definitivo (che sia stato o meno impugnato) e la
seconda l’ipotesi di intervenuta pronuncia di rigetto a seguito di impugnazione
dell’accertamento. D’altronde, la decorrenza della intervenuta modifica dell’art.15
(dal 1.7.1999) impediva il verificarsi “di un effetto abrogativo per successione di
leggi nel tempo”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Ed invero, con il primo motivo di ricorso (incentrato sulla violazione di legge in
rubrica non identificata ma che dal contesto del ricorso si desume essere il
combinato disposto dei predetti articoli 15 e 68) la parte ricorrente si duole del fatto
che il giudicante abbia omesso di considerare che l’art.68 in parola “non lascia spazio
all’interpretazione, stabilendo espressamente che la riscossione frazionata del tributo,
oggetto di giudizio davanti alle Commissioni, solo in presenza di decisioni di totale o

3

contro la sentenza n.325/07/2007 della CTP di Latina che aveva già respinto il

parziale rigetto dei giudici tributari”, sicché si sarebbe potuto fare applicazione
dell’art.15 menzionato qualora si fosse rimasti nell’ambito della fase amministrativa
dell’accertamento eseguito dall’A.F..
Il motivo appare manifestamente infondato.
Anche di recente questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12791 del 10/06/2011) ha

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, concerne, nell’ambito della disciplina
dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del
tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, regola – in materia di esecuzione delle sentenze delle
commissioni tributarie – la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla
pendenza del processo tributario. Pertanto, quest’ultima disposizione deve ritenersi
implicitamente abrogatrice, per incompatibilità, del solo secondo comma del citato
art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 (relativo anch’esso alla fattispecie della riscossione
gradata in pendenza di giudizio e poi espressamente abrogato dall’art. 37 del d.lgs. 26
febbraio 1999, n. 46), mentre non esplica alcun effetto nei confronti del primo
comma del medesimo art. 15, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina
della riscossione dei tributi”.
Quanto alla prospettata violazione dell’art.295 cpc (che non è chiaro se costituisca
per la parte ricorrente autonoma ragione di impugnazione), basti qui rilevare che la
parte ricorrente non specifica in alcun modo perché la pendenza della lite relativa
all’impugnazione dell’avviso di accertamento abbia relazione di “pregiudizialità”
rispetto a quella qui in esame, la quale —manifestamente- si fonda proprio sulla
provvisoria esecutorietà dell’avviso di accertamento, sia pure in pendenza della sua
impugnazione.
Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di motivazione) la parte
ricorrente si duole che il giudice del merito nulla abbia argomentato circa due censure
d’appello, la prima relativa al fatto che l’accertamento si fondasse su elementi
meramente presuntivi e la seconda relativa al fatto che la cartella di pagamento debba

4

ribadito che:”In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’art. 15, primo comma,

contenere tutti gli elementi tassativamente indicati dall’art.7 co.2 della legge
n.212/2000.
Il motivo è inammissibile, per erronea identificazione dell’archetipo del vizio
valorizzato.
Ne è sintomo la circostanza che la parte ricorrente si limita a dolersi dell’omessa

motivazione del provvedimento sarebbe carente o insufficiente.
D’altronde, questa Corte ha più volte evidenziato —a proposito di siffatte modalità di
formulazione del motivo di impugnazione- che:”La decisione del giudice di secondo
grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice
di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente
motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione
“per relationem” resa in modo difforme da quello consentito bensì per omessa
pronuncia su un motivo di gravarne. Ne consegue, quindi, che, se il vizio è
denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 3 o n. 5 cod. proc. civ. anziché dell’art. 360 n. 4
cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 dello stesso codice di rito, il ricorso si rivela
inammissibile” (per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità e manifesta infondatezza.
Roma, 20 ottobre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente, con atto di data 25.07.2013, ha fatto istanza di declaratoria
della cessata materia del contendere ed ha comunicato di avere aderito alla sanatoria
prevista dall’art.39 comma 12 del D.L. n.98/2011 (con conseguente versamento di
tutte le somme dovute) in relazione alla pretesa provvedimentale recata dall’avviso di
accertamento che costituisce l’atto presupposto della cartella di cui qui trattasi, sicchè
poi questa Suprema Corte (con l’ordinanza n.11488/2013) ha dichiarato estinto il

5

pronuncia, senza identificare il fatto storico in riferimento al quale assume che la

processo relativo all’impugnazione del predetto avviso di accertamento
(n.RC3010201061 —2005);
che il Collegio, in adesione a detta istanza, e considerata la sussistenza dei
presupposti dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, siccome
comprovati dalla menzionata decisione di questa Corte in riferimento alla procedura

dichiarato estinto;
che le spese di lite non necessitano di regolazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo ai sensi dell’art.16 della legge n.289/2002.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2013.

concernente il titolo della pretesa tributaria, ritiene che il processo debba essere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA