Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24827 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 24/11/2011), n.24827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10544/2009 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCO Ennio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANGUINI MASSIMO,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 507/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/04/2008 r.g.n. 1242/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO per delega ENNIO MAZZOCCO;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 7 luglio 2006 il Ministero della Giustizia ha appellato da sentenza n. 612 del 2005 del Tribunale di Monza che ha accolto la domanda di R.R. dichiarando che la ricorrente ha svolto, per il periodo dedotto in giudizio, mansioni corrispondenti all’aria funzionale B, figura professionale dell’ufficiale giudiziario posizione economica B3; ha condannato il ministero a pagare le differenze retributive tra la retribuzione versata e quella corrispondente alla posizione economica B3, figura professionale dell’ufficiale giudiziario, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Lamentava l’appellante che il primo giudice, contrariamente a quanto accertato dalla prevalente giurisprudenza di merito, non avesse considerato che l’attività di ricezione atti era soltanto una delle attività dell’ufficiale giudiziario, certamente la meno significativa e qualificante, con minori contenuti sia di imperio sia di incidenza concreta rispetto ai destinatari dell’attività e quindi tale da comportare di per sè il diritto al superiore inquadramento.

Si costituiva l’appellata rilevando, in particolare, che i testi escussi Ventura e Cavalli avevano confermato le circostanze documentali, ribadendo l’espletamento quotidiano e per la quasi totalità dell’orario di servizio delle superiori mansioni di ricezione degli atti da notificare.

Con sentenza del 20 marzo – 30 aprile 2008, la Corte d’appello in riforma della sentenza n. 612/2005 del Tribunale di Monza, rigettava le domande di R. dichiarando compensate le spese del doppio grado.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la R. con due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, nonchè violazione degli artt. 22 e 25 della contratto collettivo integrativo per i dipendenti del Ministero della giustizia del 5 aprile 2000.

Lamenta poi violazione dell’allegato 2 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, nonchè violazione dei canoni di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., e segg.. Denuncia altresì violazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 104 e 173.

Osserva la ricorrente che le disposizioni normative sopra riportate mostrano che le mansioni dell’ufficiale giudiziario B3 consistono nell’accettazione delle richieste di notificazione degli atti e nel compimento delle relative attività istruttorie, nonchè nella specificazione di diritti e indennità corrispondenti nella notificazione degli atti medesimi.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, osservando che dall’esame delle prove testimoniali era risultato che ella avesse svolto mansioni di collaborazione nell’attività amministrativa e contabile provvedendo alla specificazione di diritti e di indennità, calcolando i costi della notificazione degli atti a secondo della tipologia degli stessi oltre che a procedere ai relativi computi delle entrate e delle uscite presentando i conteggi alla fine del servizio al dirigente responsabile dell’ufficio.

2. Il ricorso – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.

Deve infatti considerarsi che la corte d’appello ha in sostanza adottato una duplice motivazione.

Da una parte ha ritenuto che l’attività di ricezione di atti da sola non valesse ad integrare la declaratoria contrattuale relativa alle mansioni di ufficiale giudiziario di area B3; ciò perchè l’art. 25 del contratto collettivo integrativo per i dipendenti del Ministero della giustizia prevede una collaborazione qualificata che per l’ufficiale giudiziario richiede attività di maggiore importanza e responsabilità quale quella della notificazione.

D’altra parte la corte d’appello ha anche considerato che l’attività descritta dalla ricorrente e allegata come espressione della superiore qualifica B3 non era comunque risultata prevalente.

Questa seconda concorrente ragione del decidere non è stata censurata dalla ricorrente. In proposito va ribadito l’orientamento giurisprudenziale di questa corte (fin da Cass., sez. 1^, 13 luglio 1981, n. 4538) secondo cui, nel caso in cui la statuizione della sentenza impugnata si fondi su due ragioni distinte ed indipendenti, ciascuna delle quali sia, da sola, logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione adottata, il ricorrente non ha interesse all’accoglimento delle censure proposte contro una soltanto di tali ragioni, giacche l’eventuale fondatezza di esse non potrebbe determinare la cassazione della sentenza, trovando questa adeguato sostegno nella ragione non censurata.

Comunque anche la censura rivolta alla prima ragione del decidere è in realtà infondata perchè, pur volendo far riferimento al profilo professionale di assistente UNEP (profilo n. 294 allegato al D.P.R. n. 44 del 1990), la declaratoria del profilo indica una serie di attività più compiesse di maggiore rilievo della mera ricezione degli atti, quale la notificazione degli atti e l’assistenza in udienza.

Sotto entrambi i profili il ricorso pertanto si appalesa infondato.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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