Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24826 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 09/10/2018), n.24826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17903-2017 proposto da:

P.P., L.D., L.A., nella qualità di eredi

di L.A.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

COSTANTINO CORVISIERI 54, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO

CHIALASTRI, rappresentate e difese dall’avvocato RODOLFO PICCARDI;

– ricorrenti –

contro

F.I., C.S., LO.AN., M.M.,

R.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 54/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, per quel che qui rileva, dichiarò estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., commi 3 e 4 esponendo, in sintesi, quanto appresso:

– il Tribunale aveva accordato tutela possessoria a riguardo del diritto di passaggio attraverso una strada interpoderale in favore di F.I., la quale aveva chiamato in giudizio tutti i proprietari interessati;

– appellano P.P. e L.A.M. (a quest’ultimo poi subentreranno per successione D. e L.A.);

– all’udienza del 7/1/2014 la causa viene interrotta per la dichiarazione di morte dell’appellato C.R.;

– i ricorrenti, non essendo stati in grado far luogo a notifica dell’atto di riassunzione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., all’udienza del 4/11/2014 chiedono di essere autorizzati “ad estrarre copia della dichiarazione di successione del sig. C.R., onde procedere alla notifica ai suoi eredi”;

– poichè gli eredi ai quali l’eredità si sarebbe dovuto devolvere per legge avevano rinunziato alla stessa, devoluzione si era avuta in favore di C.S. (già in causa) e di C.R.;

– all’udienza del 17/5/2016 la difesa degli appellanti, dichiara di prendere atto che gli eredi di C.R. non avevano accettato l’eredità nel termine che in precedenza era stato loro fissato dal giudice su richiesta degli appellanti, e, tenuto conto della difficoltà di raggiungere con notifica ordinaria gli ulteriori eredi, chiede termine per far luogo a notifica per pubblici proclami;

che la Corte locale ha ulteriormente chiarito quanto appresso:

– l’integrazione era stata chiesta dagli stessi appellanti il 4/11/2014 e autorizzata per l’udienza del 22/9/2015, rinviata al 17/5/2016;

– nessuna integrazione era stata effettuata, essendosi, invece chiesto rinvio preannunziando una futura notifica per pubblici proclami;

– l’ordine d’integrazione non poteva essere prorogato, ostandovi l’art. 153 c.p.c. e s’imponeva, pertanto, la declaratoria d’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 3;

ritenuto che avverso la statuizione d’appello le appellanti avanzano ricorso sorretto da cinque motivi;

che nessuna delle controparti ha svolto difese;

considerato che il primo motivo, con il quale viene denunziata violazione dell’art. 307 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale dichiarato l’estinzione in assenza di eccezione di parte, nonostante che la predetta norma, nel testo anteriore alla modifica operata con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 15, lett. c), non consentisse in difetto di far luogo alla declaratoria in parola, risulta fondato:

nonostante l’evidente imprecisione nella rubricazione (il ricorso stigmatizza una pretesa violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, errando due volte, perchè quella indicata non costituisce la norma violata, ma, ben diversamente il parametro della censura di legittimità e perchè il corretto parametro deve individuarsi nel n. 4) non è dubbio che la doglianza investe, l’errata applicazione dell’art. 307 c.p.c., commi 3 e 4, al tempo applicabili, prima della riforma operata con la citata L. n. 69, trattandosi di giudizio instaurato dopo la data di entrata in vigore (4/7/2009) della novella;

poichè l’estinzione del giudizio per inattività delle parti può essere dichiarata solo se eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, come espressamente prevede l’art. 307 c.p.c., comma 4, così come novellato dalla L. n. 581 del 1950, in difetto di tale tempestiva eccezione l’estinzione non può essere dichiarata neanche quando si verifichi la mancata ottemperanza all’ordine del giudice di integrare il contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 11361, 11/10/1999);

che, in oltre, in caso di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili, la nullità, la tardività o l’assoluta mancanza dell’atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall’art. 1306 c.c., esclusivamente con riferimento ai primi, nei cui confronti la conseguente declaratoria di estinzione ha natura di sentenza definitiva (sez. 2, n. 15539, 8/7/2014, Rv. 631695);

considerato che in ragione di quanto sopra gli altri motivi, con i quali si prospettano, sotto plurimi profili ulteriori violazioni dell’art. 307 (secondo e terzo); “difetto di valutazione delle domande di causa” (quarto); “difetto di esame degli atti di causa>” (quinto), restano assorbiti;

considerato pertanto che la sentenza deve essere cassata e gli atti restituiti alla Corte d’appello, la quale provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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